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Sulla GUUE L 286/2009 è stato pubblicato il Reg. (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il Regolamento, che abroga il precedente Reg. (CE) n. 2037/2000 e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2010, stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonché in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

In sintesi esso si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti ed alle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

Le sostanze controllate sono specificamente elencate nell’Allegato I al Regolamento ed includono i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.

In base al Regolamento sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze controllate salvo le specifiche esenzioni e deroghe in base alle quali esse possono – rispettando le dettagliate prescrizioni – essere utilizzate e immesse sul mercato come materia prima di sostanze controllate, come agenti di fabbricazione, a fini di distruzione o rigenerazione o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendano da dette sostanze, per uso di laboratorio o di analisi di sostanze controllate, ecc..

In particolare, per quanto concerne gli halon il Regolamento prescrive che gli stessi possono essere immessi sul mercato ed impiegati per gli usi critici specificati nell’apposito allegato (halon 1301, halon 1211, halon 2402 – All. VI). Essi possono essere immessi in commercio soltanto dalle imprese autorizzate dall’Autorità competente dello Stato Membro interessato per il magazzinaggio di halon per usi critici.

In merito al controllo delle emissioni le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che le stesse siano smantellate od eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate. Le stesse sostanze possono essere distrutte soltanto mediante le tecnologie approvate (All. VII) oppure, nel caso di sostanze controllate che non figurano in tale allegato, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l’uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti e che siano rispettati ulteriori requisiti previsti da tale normativa.

In un apposito allegato (All. VII) è indicato un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando se opportuno, le tecnologie da utilizzare.

Le imprese dovranno adottare tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate. Qualora le stesse gestiscano apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, dovranno provvedere ad una verifica della presenza di fughe:

a) almeno ogni 12 mesi nelle apparecchiature o sistemi fissi con una carica di fluido pari o superiore a 3 Kg di sostanze controllate (tale disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 Kg di sostanze controllate);
b) almeno ogni 6 mesi nelle apparecchiature o sistemi fissi con una carica di fluido pari o superiore a 30 Kg di sostanze controllate;
c) almeno ogni 3 mesi nelle apparecchiature o sistemi fissi con una carica di fluido pari o superiore a 300 Kg di sostanze controllate.

La fuga individuata andrà riparata prima possibile ed in ogni caso entro 14 giorni; con un successivo controllo, da effettuarsi entro un mese dalla riparazione, ci si assicurerà che la riparazione sia efficace.

Tali imprese dovranno tenere un registro in cui riporteranno la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi fissi. Dovranno istituire, altresì, registri contenenti informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l’assistenza nonché le date ed i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate.
Su richiesta, detti registri saranno messi a disposizione dell’Autorità Competente di uno Stato Membro e della Commissione UE.

Per quanto riguarda le sostanze nuove, specificatamente indicate in Allegato II al Regolamento in oggetto, la loro produzione, importazione, immissione sul mercato, uso ed esportazione è soggetta a particolari restrizioni e controlli.

Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna impresa comunicherà alla Commissione UE, inviandone copia all’Autorità Competente, per ciascuna sostanza controllata e per ciascuna sostanza nuova di cui all’Allegato II dettagliati dati concernenti la produzione, l’importazione, l’esportazione, la distruzione e l’utilizzo come materia prima o agente di fabbricazione.

Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore o importatore titolare di licenza riguardante le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi prodotte o importate per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi, comunicherà alla Commissione UE una pluralità di dettagliati dati, inviandone copia all’Autorità competente dello Stato Membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l’autorizzazione.

Gli Stati Membri effettueranno ispezioni per verificare che le imprese rispettino il Regolamento, adottando un approccio basato sui rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengano tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse e stabiliranno le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle citate disposizioni. 


Regolamento CE 1005/09: la fine degli HCFC

Dal 1 gennaio 2010 è in vigore il nuovo Regolamento CE 1005 del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Esso sostituisce ed integra il vecchio Regolamento 2037 del 2000, che viene abrogato, e riguarda tutti i refrigeranti clorurati (CFC e HCFC) e gli halon.

Questo Regolamento conferma le disposizioni del precedente riguardo la completa eliminazione dei refrigeranti HCFC, sia per quanto riguarda la commercializzazione che l'utilizzazione nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
Esso stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

Ecco, in sintesi, le principali disposizioni in esso contenute:

  • dal 1 gennaio 2010 è vietata la produzione di CFC, HCFC e halon.
    Specifiche deroghe consentono la produzione di HCFC in maniera contingentata fino al 31 dicembre 2019.
     

  • dal 1 gennaio 2010 sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di CFC, HCFC e halon vergini.
    Specifica deroga consente fino al 31 dicembre 2014 di immettere sul mercato HCFC rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione.
     

  • dal 1 gennaio 2010 è vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono CFC e HCFC, salvo alcune deroghe
     

  • fino al 31 dicembre 2014 gli HCFC riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza.
     

  • le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti un fluido riciclato in quantità pari o superiore a 3 kg tengono un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza.
     

  • le imprese che utilizzano HCFC rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli HCFC rigenerati e della provenienza degli HCFC riciclati.
     

  • apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti 3 kg o più di CFC o HCFC devono essere controllati periodicamente per la ricerca di eventuali fughe presenti.
    In caso di presenza di fughe, esse vanno riparate entro 14 giorni.
     

  • per le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti 3 kg o più di CFC o HCFC deve essere predisposto un registro dell'apparecchiatura (libretto d'impianto)



Regolamento 00/ 2037/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 


Gazzetta ufficiale n. 244 del 29/09/2000

 

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Comitato economico e sociale

previa consultazione del Comitato delle Regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato

visto il progetto comune approvato il 5 maggio 2000 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:
(1) È accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli attuali causano un grave danno allo strato di ozono. La riduzione dello strato di ozono nell'emisfero meridionale ha raggiunto nel 1998 livelli mai toccati in precedenza. Nel corso di tre delle quattro ultime primavere si sono registrate gravi riduzioni dello strato di ozono nella regione artica. L'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono costituisce una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. È pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni.
(2) Date le sue competenze in materia ambientale e commerciale, la Comunità, con decisione 88/540/CEE, ha aderito alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificata dalle parti firmatarie del protocollo nel corso della seconda riunione tenutasi a Londra e della quarta riunione tenutasi a Copenaghen.
(3) Ulteriori misure per la protezione dello strato di ozono sono state adottate dalle parti del protocollo di Montreal durante la settima riunione tenutasi a Vienna nel dicembre 1995 e durante la nona riunione tenutasi a Montreal nel settembre 1997, cui la Comunità ha partecipato.
(4) È necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Vienna e dai più recenti emendamenti e modifiche del protocollo di Montreal, in particolare per eliminare gradualmente la produzione e l'immissione sul mercato di bromuro di metile nella Comunità e per istituire un sistema di licenze non solo per l'importazione, ma anche per l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono.
(5) Essendo disponibili prima del previsto tecnologie atte a sostituire le sostanze che riducono l'ozono, è opportuno prevedere in alcuni casi misure di controllo più severe di quelle previste dal regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e di quelli previsti dal protocollo di Montreal.
(6) Il regolamento (CE) n. 3093/94 deve essere sostanzialmente modificato. La completa revisione di tale regolamento risponde ad esigenze di certezza del diritto e di trasparenza.
(7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94, la produzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi è stata gradualmente eliminata. La produzione di queste sostanze controllate è quindi vietata, fatte salve eventuali deroghe per usi essenziali e per soddisfare il fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo di Montreal. È ora opportuno vietare progressivamente l'immissione sul mercato e l'uso di tali sostanze e di prodotti e apparecchiature che le contengano.
(8) Anche successivamente all'eliminazione delle sostanze controllate la Commissione può, a determinate condizioni, accordare deroghe per usi essenziali.
(9) La crescente disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile dovrebbe dar luogo ad una più sostanziale riduzione nella sua produzione e consumo rispetto a quanto previsto nel protocollo di Montreal. La produzione ed il consumo di bromuro di metile dovrebbe cessare completamente, fatte salve eventuali deroghe per usi critici stabilite a livello comunitario sulla base dei criteri indicati nel protocollo di Montreal. Inoltre, l'utilizzo di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere controllato. Tale utilizzo non dovrebbe superare i livelli attuali e dovrebbe infine essere ridotto, visti i progressi tecnici e gli sviluppi del protocollo di Montreal.
(10) Il regolamento (CE) n. 3093/94 stabilisce controlli sulla produzione di tutte le altre sostanze che riducono lo strato di ozono, ma non su quella degli idroclorofluorocarburi. È pertanto opportuno introdurre una tale disposizione per assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi cessi, nei casi in cui esistono sostanze alternative che non riducono lo strato di ozono. Le misure di controllo della produzione di idroclorofluorocarburi dovrebbero essere adottate da tutte le parti del protocollo di Montreal. Un blocco della produzione di idroclorofluorocarburi rispecchierebbe tale necessità, nonché la determinazione della Comunità ad assumere un ruolo guida al riguardo. Le quantità prodotte dovrebbero essere adattate alle riduzioni previste per l'immissione sul mercato comunitario di idroclorofluorocarburi ed al declino mondiale della domanda a seguito delle riduzioni stabilite dal protocollo nel consumo di tali sostanze.
(11) Il protocollo di Montreal stabilisce, all'articolo 2 F, paragrafo 7, che ciascuna delle parti si impegna ad assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi sia limitato considerabilmente alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale. Data la disponibilità di tecnologie alternative e sostitutive, l'immissione sul mercato e l'uso di idroclorofluorocarburi e di prodotti che li contengono possono essere ulteriormente limitati. La decisione VI/13 della conferenza delle parti del protocollo di Montreal prevede che, nel valutare le alternative agli idroclorofluorocarburi, occorra tener conto di fattori quali il potenziale di riduzione dell'ozono, l'efficienza energetica, la potenziale infiammabilità, la tossicità, il riscaldamento globale, nonché l'impatto potenziale sull'uso efficace e sull'eliminazione graduale di clorofluorocarburi e halon. I controlli di idroclorofluorocarburi in base al protocollo di Montreal dovrebbero essere considerevolmente rafforzati per proteggere lo strato di ozono e per riflettere la disponibilità delle sostanze alternative. (12) Le quote relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate dovrebbero essere assegnate solo per usi limitati di tali sostanze. Le sostanze controllate e i prodotti contenenti sostanze controllate non dovrebbero essere importati da Stati che non aderiscono al protocollo di Montreal.
(13) Il sistema di licenze per le sostanze controllate dovrebbe essere esteso per comprendere le autorizzazioni all'esportazione di tali sostanze, così da tenere sotto controllo gli scambi di sostanze che riducono lo strato di ozono e permettere alle parti lo scambio di informazioni.
(14) Dovrebbero essere adottate disposizioni per recuperare le sostanze controllate usate ed evitare fughe di sostanze controllate.
(15) Il protocollo di Montreal prevede l'elaborazione di relazioni annuali sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze controllate dovrebbero pertanto presentare relazioni annuali.
(16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(17) La decisione X/8 della decima riunione delle parti del protocollo di Montreal invita le parti ad attivarsi per adottare i provvedimenti adatti a scoraggiare la produzione e la commercializzazione di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono ed in particolare di bromoclorometano. A tal fine, dovrebbe essere istituito un meccanismo per le nuove sostanze trattate dal presente regolamento. La produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromoclorometano dovrebbe essere vietato.
(18) La conversione a nuove tecnologie o prodotti alternativi, richiesta dalla prevista sospensione della produzione e dell'uso di sostanze controllate, potrebbe comportare problemi specie per le piccole e medie imprese (PMI). Pertanto gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di sostenere specificamente le PMI con adeguate misure di promozione della conversione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Campo d'applicazione
Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi e idroclorofluorocarburi. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze. Il presente regolamento si applica inoltre alla produzione, importazione, immissione sul mercato e uso delle sostanze di cui all'allegato II.

Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per: - "protocollo", il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata, - "parte", ogni parte del protocollo, - "Stato non parte del protocollo", per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo applicabili a tale sostanza, - "sostanze controllate", i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi, soli o in miscela; vergini, recuperati, riciclati o rigenerati. Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto, - "clorofluorocarburi" (CFC), le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, inclusi i loro isomeri, - "altri clorofluorocarburi completamente alogenati", le sostanze controllate elencate nel gruppo II dell'allegato I, inclusi i loro isomeri, - "halon", le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri, - "tetracloruro di carbonio", la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell'allegato I, - "1,1,1-tricloroetano", la sostanza controllata specificata nel gruppo V dell'allegato I, - "bromuro di metile", la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell'allegato I, - "idrobromofluorocarburi" (HCFC), le sostanze controllate elencate nel gruppo VII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri, - "idroclorofluorocarburi", le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri, - "sostanze nuove", le sostanze elencate nell'allegato II. Questa definizione comprende sostanze sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate. Essa non comprende le sostanze contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze nuove originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione o da una materia prima che non abbia reagito, - "materia prima", ogni sostanza controllata o nuova sostanza sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili, - "agente di fabbricazione", le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell'allegato VI, che hanno luogo negli impianti esistenti al 1o settembre 1997, e le cui emissioni siano trascurabili. La Commissione, alla luce di tali criteri e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa livelli massimi di emissioni per ciascuna di esse. Essa potrà, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, modificare l'allegato V nonché il suddetto elenco di imprese alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici, nonché della revisione prevista dalla decisione X/14 della conferenza delle parti del protocollo, - "produttore", la persona fisica o giuridica che fabbrica sostanze controllate all'interno della Comunità, - "produzione", il quantitativo di sostanze controllate prodotto, meno il quantitativo distrutto con tecnologie approvate dalle parti e meno il quantitativo interamente utilizzato come materia prima o come agente di fabbricazione nella fabbricazione di altri prodotti chimici. I quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati non sono considerati come "produzione", - "potenziale di riduzione dell'ozono", il valore specificato nella terza colonna dell'allegato I, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato d'ozono, - "livello calcolato", una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell'ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti, - "razionalizzazione industriale", il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti, - "immissione sul mercato", la fornitura o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuitamente, di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate disciplinate dal presente regolamento, - "uso", l'impiego di sostanze controllate nella produzione o manutenzione, in particolare nella ricarica, di prodotti o apparecchiature o in altri processi, salvo quelli che ne prevedono l'utilizzazione come materia prima o come agente di fabbricazione, - "sistema reversibile di condizionamento d'aria/pompa di calore", una combinazione di parti intercollegate contenenti refrigerante che costituiscono un circuito chiuso di refrigerazione, nel quale il refrigerante circola per estrarre ed eliminare il calore (ad esempio raffreddamento, riscaldamento) e che è reversibile, in quanto i dispositivi di evaporazione e condensazione sono destinati ad essere intercambiabili nelle loro funzioni, - "perfezionamento attivo", la procedura prevista dall'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, - "recupero", la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento, - "riciclo", la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco, - "rigenerazione", il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità. Ciò spesso prevede un trattamento non in loco in un impianto centralizzato, - "impresa", la persona fisica o giuridica che produce, ricicla per immetterle sul mercato o utilizza nella Comunità sostanze controllate a fini industriali o commerciali, ovvero che immette in libera circolazione nella Comunità tali sostanze importate o le esporta dalla Comunità per fini industriali o commerciali.

CAPITOLO II - PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE GRADUALE

Articolo 3 - Controllo della produzione delle sostanze controllate
1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10, è vietata la produzione di: a) clorofluorocarburi; b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati; c) halon; d) tetracloruro di carbonio; e) 1,1,1-tricloroetano; f) idrobromofluorocarburi. Con riferimento alle proposte degli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti per determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentite nella Comunità la produzione e l'importazione delle sostanze controllate di cui al comma precedente e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali. La produzione e l'importazione sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o sostanze controllate di cui al comma precedente riciclate o rigenerate.
2. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10, ciascun produttore provvede a che: a) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 75 % del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991; b) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 40 % del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991; c) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 25 % del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991; d) la produzione di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2004. I livelli calcolati di cui alle lettere a), b), c) e d) non comprendono la quantità di bromuro di metile prodotto per applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto. ii) Alla luce delle proposte presentate dagli Stati membri la Commissione applica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, i criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti, insieme agli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti, al fine di determinare ogni anno gli usi critici per i quali possono essere autorizzati la produzione, l'importazione e l'uso di bromuro di metile nella Comunità dopo il 31 dicembre 2004, le quantità e gli usi consentiti e gli utilizzatori che possono beneficiare della deroga per usi critici. La produzione e l'importazione sono autorizzate solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o di bromuro di metile riciclato o rigenerato. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare l'uso temporaneo di bromuro di metile. L'autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate.
3. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 8, 9 e 10, ciascun produttore provvede a che: a) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997; b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 35 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997; c) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 20 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997; d) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2020 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997; e) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2025. Prima del 31 dicembre 2002, la Commissione riesamina i livelli di produzione di idroclorofluorocarburi allo scopo di stabilire: - se debba essere proposta una riduzione prima dell'anno 2008 e/o - se debba essere proposta una modifica dei livelli di produzione previsti alle lettere b), c) e d). Tale riesame tiene conto degli sviluppi nei consumi di idroclorofluorocarburi a livello mondiale, delle esportazioni di idroclorofluorocarburi da parte della Comunità e di altri paesi dell'OCSE e della disponibilità, dal punto di vista tecnico ed economico, di sostanze o di tecnologie alternative, nonché dei rilevanti sviluppi internazionali nel quadro del protocollo.
4. La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, punto ii), e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.
5. Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione, a produrre le sostanze controllate di cui ai paragrafi 1 e 2 per soddisfare le richieste presentate dagli utilizzatori muniti di licenza ai sensi del paragrafo 4. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tale autorizzazione.
6. L'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo, purché i livelli supplementari di produzione del suddetto Stato membro non superino i livelli consentiti a tal fine dagli articoli da 2A a 2E e 2H del protocollo per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.
7. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 al fine di soddisfare le richieste presentate da parti del protocollo in relazione ad eventuali usi essenziali o critici. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.
8. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 7 per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 7 per i periodi considerati. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.
9. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 8 per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 8 per i periodi considerati. È necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.
10. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, nonché con il governo della parte terza interessata, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 9 con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di una parte terza in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale con una parte terza, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 9 per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore della parte terza, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.

Articolo 4 - Controllo dell'immissione sul mercato e dell'uso di sostanze controllate
1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso delle seguenti sostanze controllate: a) clorofluorocarburi; b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati; c) halon; d) tetracloruro di carbonio; e) 1,1,1-tricloroetano; f) idrobromofluorocarburi. La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi, sino al 31 dicembre 2004, nei meccanismi di somministrazione di dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali e, fino al 31 dicembre 2008, per usi militari esistenti qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, fattibili sotto il profilo tecnico ed economico.
2. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, ciascun produttore e importatore provvede a che: a) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 75 % del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991; b) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2001 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 40 % del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991; c) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 25 % del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991; d) l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2004. Entro i limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, adegua il livello calcolato di bromuro di metile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 2, punto i, lettera c), ove sia dimostrato che tale adeguamento è necessario per soddisfare al fabbisogno di detto Stato membro in quanto non esistono o non possono essere utilizzati alternative o sostituti tecnicamente ed economicamente validi, che siano accettabili sotto il profilo ambientale e sanitario. La Commissione promuove, di concerto con gli Stati membri, lo sviluppo, compresa la ricerca, e l'utilizzo di alternative al bromuro di metile in tempi quanto più possibile brevi. ii) Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori. iii) I livelli calcolati di cui al punto i), lettere a), b), c) e d), e punto ii) non comprendono la quantità di bromuro di metile prodotto o importato per applicazione di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2001 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, ciascun produttore e importatore garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto non superi la media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni 1996, 1997 e 1998. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le quantità di bromuro di metile autorizzate per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto usate nel suo territorio, gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di sostanze alternative. La Commissione prende misure, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per ridurre il livello calcolato di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto in funzione della disponibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, di sostanze o tecnologie alternative e degli sviluppi internazionali nel quadro del protocollo. iv) Le restrizioni quantitative complessive per l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di bromuro di metile sono indicati nell'allegato III.
3. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 5, paragrafo 5: a) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che i produttori e gli importatori immettono sul mercato o usano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera la somma: - del 2,6 % del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989 e - del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989; b) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 non supera la somma: - del 2,0 % del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989 e - del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989; c) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 non supera l'85 % del livello calcolato a norma della lettera b); d) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 non supera il 45 % del livello calcolato a norma della lettera b); e) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 30 % del livello calcolato a norma della lettera b); f) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 25 % del livello calcolato a norma della lettera b); g) nessun produttore o importatore immette sul mercato o usa per proprio conto idroclorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 2009; h) ciascun produttore e importatore provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e nel periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2002 non superi, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere da a) a c), la sua quota di mercato nel 1996. ii) Anteriormente al 1° gennaio 2001 la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un meccanismo per l'attribuzione a ciascun produttore ed importatore di quote dei livelli calcolati di cui alle lettere da d) a f), applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e per ogni successivo periodo di 12 mesi. iii) Per quanto riguarda i produttori, le quantità di cui al presente paragrafo si riferiscono alle quantità di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi che essi immettono sul mercato o usano per proprio conto all'interno della Comunità e che sono state prodotte nella Comunità. iv) I limiti quantitativi complessivi per l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di idroclorofluorocarburi sono indicati nell'allegato III.
 4. i) a) Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato di sostanze controllate se esse sono distrutte all'interno della Comunità con tecnologie approvate dalle parti; b) le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate se queste - sono utilizzate come materia prima o agente di fabbricazione, ovvero - servono a soddisfare le richieste per usi essenziali presentate dagli utilizzatori muniti di licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 oppure a soddisfare le richieste per usi temporanei in caso di emergenza autorizzati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto ii). ii) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano all'immissione sul mercato, da parte di imprese diverse da quelle di produzione di sostanze controllate per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria fino al 31 dicembre 1999. iii) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano all'uso di sostanze controllate per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria o per i processi relativi alla presa di impronte fino al 31 dicembre 2000. iv) Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2002 e all'immissione sul mercato e all'uso di halon per usi critici conformemente all'allegato VII. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate. Ogni anno la Commissione riesamina l'elenco degli usi critici di cui all'allegato VII e, se necessario, adotta modifiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. v) Ad eccezione degli usi elencati nell'allegato VII, i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon sono eliminati entro il 31 dicembre 2003 e gli halon recuperati a norma dell'articolo 16.
 5. I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate di cui al presente articolo possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori di tale gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione.
6. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi sono vietate, ad eccezione di quei prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma o è elencato nell'allegato VII. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti a questo divieto.

Articolo 5 - Controllo dell'uso degli idroclorofluorocarburi
1. Fatte salve le condizioni seguenti, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato: a) negli aerosol; b) come solventi: i) come solvente in applicazioni non confinate, comprese le vasche di pulizia aperte alla sommità e i sistemi di rimozione dell'acqua aperti alla sommità se privi di zone raffreddate, negli adesivi e negli agenti di distacco per sformatura se non utilizzati in apparecchiature chiuse, per la pulitura tramite drenaggio in cui gli idroclorofluorocarburi non vengono recuperati; ii) dal 1° gennaio 2002 in tutti gli usi come solventi, ad eccezione della pulitura di precisione di componenti elettrici e di altri componenti nelle applicazioni aerospaziali e aeronautiche, per il quale il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008; c) come refrigeranti i) in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1995 per i seguenti usi: - in sistemi non confinati ad evaporazione diretta, - in frigoriferi e congelatori domestici, - nei sistemi di condizionamento d'aria su autovetture, trattori, fuoristrada o rimorchi, funzionanti con qualsiasi fonte energetica, tranne per usi militari, per i quali il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008, - nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto pubblico su strada; ii) nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto su rotaia, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997; iii) dal 1° gennaio 2000, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1999 per i seguenti usi: - depositi e magazzini frigoriferi pubblici e adibiti alla distribuzione, - per apparecchiature di potenza misurata all'albero motore pari o superiore a 150 kW; iv) dal 1° gennaio 2001, in tutte le altre apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle apparecchiature di condizionamento fisse con capacità di raffreddamento inferiore a 100 kW, per le quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1° luglio 2002 nelle apparecchiature prodotte dopo il 30 giugno 2002, e dei sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore, per i quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1° gennaio 2004 in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003; v) dal 1°gennaio 2010, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data; a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti gli idrofluorocarburi sono vietati. Anteriormente al 31 dicembre 2008 la Commissione esamina la disponibilità tecnica ed economica di alternative agli idroclorofluorocarburi riciclati. L'esame tiene conto della disponibilità di alternative agli idroclorofluorocarburi tecnicamente ed economicamente praticabili nelle apparecchiature di refrigerazione esistenti al fine di evitare l'indebito abbandono di apparecchiature. Le alternative da esaminare devono avere sull'ambiente un effetto sensibilmente meno nocivo rispetto agli idroclorofluorocarburi. La Commissione presenta i risultati dell'esame al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso decide, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 se modificare il termine del 1° gennaio 2015. d) per la produzione di schiume: i) per la produzione di tutte le schiume, ad eccezione delle schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e delle schiume isolanti rigide; ii) dal 1° ottobre 2000, per la produzione di schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e di schiume isolanti rigide a base di polietilene; iii) dal 1° gennaio 2002, per la produzione di schiume isolanti rigide di polistirene estruso, tranne se sono usate per isolamento nel trasporto; iv) dal 1° gennaio 2003, per la produzione di schiume di poliuretano per elettrodomestici, di schiume flessibili di poliuretano laminate in superficie e di pannelli continui di poliuretano, tranne se questi due ultimi articoli sono usati per isolamento nel trasporto; v) dal 1° gennaio 2004, per la produzione di tutte le schiume, incluse schiume di poliuretano spray e a blocchi; e) come gas vettore di sostanze di sterilizzazione in sistemi chiusi, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997; f) in tutte le altre applicazioni.
2. In deroga al paragrafo 1, è consentito l'uso di idroclorofluorocarburi: a) per scopi di laboratorio, compresa la ricerca e sviluppo; b) come materia prima; c) come agente di fabbricazione.
3. In deroga al paragrafo 1 l'uso di idroclorofluorocarburi come agenti antincendio nei sistemi di protezione antincendio esistenti può essere consentito ai fini di sostituzione degli halon negli usi previsti nell'allegato VII, alle seguenti condizioni: - gli halon contenuti in tali sistemi di protezione antincendio vengono integralmente sostituiti, - gli halon ritirati vengono distrutti, - il 70 % dei costi di distruzione sono sostenuti dal fornitore degli idroclorofluorocarburi, - ogni anno gli Stati membri che applicano questa disposizione comunicano alla Commissione il numero di impianti e i quantitativi di halon interessati dalla stessa.
4. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi soggetti ad un uso limitato, a norma del presente articolo, sono vietate dalla data di entrata in vigore delle restrizioni all'uso. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente alla data delle restrizioni all'uso non sono soggetti a questo divieto.
5. Fino al 31 dicembre 2009 le restrizioni all'uso di cui al presente articolo non si applicano all'uso di idroclorofluorocarburi per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione in paesi in cui l'uso di idroclorofluorocarburi in tali prodotti è ancora consentito.
6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in base all'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento e al progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1, senza in alcun caso prorogare i termini ivi previsti, fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 7.
7. La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 3, per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, praticabili sotto il profilo tecnico ed economico. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri sulle deroghe accordate.

CAPITOLO III - COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 6 - Licenze di importazione da paesi terzi
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate sono soggetti alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 13. La Commissione trasmette copia della licenza all'autorità competente dello Stato membro nel quale le sostanze saranno importate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente. Le sostanze controllate dei gruppi I, II, III, IV e V, elencate nell'allegato I, non sono importate per il perfezionamento attivo.
2. La licenza, se comporta una procedura di perfezionamento attivo, può essere rilasciata solo se le sostanze controllate sono usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito del sistema di sospensione di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, a condizione che i prodotti compensatori vengano riesportati verso uno Stato in cui la produzione, il consumo o l'importazione di tale sostanza controllata non sono vietati. La licenza è rilasciata soltanto dopo approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo il perfezionamento attivo.
3. La domanda di licenza contiene: a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore; b) il paese di esportazione; c) il paese di destinazione finale qualora le sostanze controllate siano usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 2; d) la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi: - la designazione commerciale, - la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato IV, - la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata), - la quantità della sostanza espressa in chilogrammi; e) la finalità dell'importazione proposta; f) se conosciuti, l'indicazione del luogo e della data dell'importazione proposta e, se del caso, eventuali modifiche di tali dati.
4. La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura delle sostanze da importare.
5. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, modificare l'elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell'allegato IV.

Articolo 7 - Importazioni di sostanze controllate da paesi terzi
L'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate da paesi terzi è soggetta a restrizioni quantitative. Le restrizioni sono fissate e alle imprese sono assegnate quote per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Le quote sono assegnate solo: a) per le sostanze controllate dei gruppi VI e VIII di cui all'allegato I; b) per le sostanze controllate impiegate per usi essenziali o critici o per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto; c) per le sostanze controllate usate come materia prima o come agente di fabbricazione; d) alle imprese che hanno impianti di distruzione, per le sostanze controllate recuperate se le sostanze controllate vengono distrutte nella Comunità con tecnologie approvate dalle parti.

Articolo 8 - Importazioni di sostanze controllate da Stati non parti del protocollo
Sono vietati l'immissione in libera pratica nella Comunità e il perfezionamento attivo di sostanze controllate importate da Stati non parti del protocollo.

Articolo 9 - Importazioni di prodotti contenenti sostanze controllate
                   da Stati non parti del protocollo
1. È vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate importati da Stati non parti del protocollo.
2. L'allegato V riporta a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti contenenti sostanze controllate e i codici della nomenclatura combinata. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione può aggiungere e sopprimere voci o modificare tale elenco sulla base degli elenchi redatti dalle parti.

Articolo 10 - Importazioni di prodotti fabbricati con sostanze controllate
                    da Stati non parti del protocollo
Alla luce della decisione delle parti, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti fabbricati impiegando sostanze controllate, ma non contenenti sostanze identificabili come sostanze controllate, importati da Stati non parti del protocollo. Nell'identificazione di detti prodotti sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 11 - Esportazione di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate
1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di: a) sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti a norma dell'articolo 5 del protocollo; b) sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, per soddisfare usi essenziali o critici delle parti; c) prodotti o apparecchiature contenenti sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, o importate ai sensi dell'articolo 7, lettera b); d) prodotti o apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII; e) sostanze controllate per l'uso come materia prima o come agente di fabbricazione.
2. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di bromuro di metile verso Stati non parti del protocollo.
3. Dal 1° gennaio 2004 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di idroclorofluorocarburi verso Stati non parti del protocollo. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, esamina la succitata data alla luce degli sviluppi internazionali pertinenti nell'ambito del protocollo e la modifica se del caso.

Articolo 12 - Autorizzazioni all'esportazione
1. Le esportazioni dalla Comunità di sostanze controllate sono soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione alle imprese per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11. La Commissione invia copia di ogni autorizzazione all'esportazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.
2. La domanda di autorizzazione all'esportazione contiene: a) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e del produttore, se diverso dal primo; b) la descrizione delle sostanze controllate da esportare, compresi: - la designazione commerciale, - la descrizione e il codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato IV, - la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata); c) la quantità totale di ogni sostanza da esportare; d) il paese o i paesi di destinazione finale delle sostanze controllate; e) la finalità dell'esportazione.
3. Ogni esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità dell'autorizzazione, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 2. Ogni esportatore comunica i dati alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19.

Articolo 13 - Autorizzazione eccezionale agli scambi con Stati non parti del protocollo
In deroga all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 3, gli scambi di sostanze controllate e di prodotti contenenti e/o fabbricati con una o più di queste sostanze con Stati non parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 14 - Scambi con territori non soggetti al protocollo
1. Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del paragrafo 2, le disposizioni degli articoli 8 e 9, dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 11, paragrafo 3, si applicano a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si applicano a Stati non parti del protocollo.
2. Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 15 - Informazione degli Stati membri
La Commissione informa senza indugio gli Stati membri di tutti i provvedimenti da essa adottati a norma degli articoli 6, 7, 9, 12, 13 e 14.


CAPITOLO IV - CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Articolo 16 - Recupero delle sostanze controllate usate
1. Le sostanze contenute in: - apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, tranne i frigoriferi e i congelatori domestici, - apparecchiature contenenti solventi, - sistemi di protezione antincendio ed estintori, sono recuperate per essere distrutte con tecnologie approvate dalle parti o ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista ambientale, oppure per essere riciclate o rigenerate nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate.
2. Le sostanze controllate contenute in frigoriferi e congelatori domestici sono recuperate e trattate come indicato nel paragrafo 1 dopo il 31 dicembre 2001.
3. Le sostanze controllate contenute in prodotti, impianti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono recuperate, se fattibile, e trattate come indicato nel paragrafo 1.
4. Le sostanze controllate non sono immesse sul mercato in contenitori a perdere, tranne se impiegate per usi essenziali.
5. Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e conferiscono agli utenti, ai tecnici della refrigerazione o ad altri organismi appropriati la responsabilità di assicurare il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi.
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001 i sistemi istituiti per promuovere il recupero delle sostanze controllate usate, inclusi gli impianti disponibili, e le quantità di sostanze controllate usate, recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.
7. Il presente articolo non pregiudica la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(8) e le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva.

Articolo 17 - Fughe di sostanze controllate
1. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate. In particolare le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg sono controllate annualmente onde verificare la presenza di fughe. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi. La Commissione promuove l'elaborazione di norme europee relative al controllo delle fughe e al recupero delle sostanze fuoriuscite da apparecchiature commerciali e industriali di condizionamento d'aria e di refrigerazione, da sistemi antincendio e da apparecchiature contenenti solventi nonché, ove opportuno, ai requisiti tecnici in materia di sistemi di refrigerazione a prova di fughe.
2. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di bromuro di metile da impianti di fumigazione e da operazioni in cui è usato bromuro di metile. Se il bromuro di metile è usato per la fumigazione del terreno, è obbligatorio l'uso di film plastici virtualmente impermeabili per un periodo sufficiente di tempo, o di altre tecniche che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale utilizzato.
3. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate usate come materia prima o agente di fabbricazione.
4. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.
5. La Commissione elabora, se del caso, note informative che descrivano le migliori tecnologie disponibili e le migliori pratiche ambientali concernenti la prevenzione e la riduzione al minimo delle fughe e delle emissioni di sostanze controllate, e ne cura la diffusione.


CAPITOLO V - COMITATO, COMUNICAZIONE DEI DATI, ISPEZIONE E SANZIONI

Articolo 18 - Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19 - Comunicazione dei dati
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore, importatore e esportatore di sostanze controllate comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente e per ciascuna sostanza controllata, i dati specificati di seguito. L'articolazione di tale comunicazione è definita conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. a) Ogni produttore comunica: - la sua produzione totale di ciascuna sostanza controllata, - la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione quarantena e trattamento anteriore al trasporto e per altri usi, - la produzione per soddisfare usi essenziali o critici nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, - la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo, - la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 per soddisfare usi essenziali o critici delle parti, - l'aumento della produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 8, 9 e 10 per ragioni di razionalizzazione industriale, - le quantità riciclate, rigenerate o distrutte, - gli stock. b) Ogni importatore, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica: - le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali o critici per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione, - le quantità di sostanze controllate introdotte nella Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo, - le quantità di sostanze controllate usate importate per essere riciclate o rigenerate, - gli stock. c) Ogni esportatore, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica: - le quantità di sostanze controllate esportate dalla Comunità, comprese le sostanze riesportate nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali, per usi critici, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto, quelle per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo e quelle destinate alla distruzione, - le quantità di sostanze controllate usate, esportate per essere riciclate o rigenerate, - gli stock.
2. Le autorità doganali degli Stati membri restituiscono ogni anno alla Commissione, entro il 31 dicembre, i documenti timbrati relativi alle licenze. 3. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun utilizzatore autorizzato ad avvalersi di una deroga per uso essenziale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l'autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l'anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate o distrutte e le quantità dei prodotti contenenti tali sostanze immesse sul mercato comunitario e/o esportate.
4. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa autorizzata ad usare sostanze controllate come agente di fabbricazione comunica alla Commissione le quantità utilizzate l'anno precedente, nonché una stima delle emissioni prodotte durante l'uso.
5. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.
6. La Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 4, per ottemperare al protocollo o per migliorare l'attuazione concreta di tali prescrizioni.

Articolo 20 - Ispezione
1. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese.
2. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede, unendovi la motivazione della richiesta.
3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento. Gli Stati membri effettuano inoltre controlli a campione sulle importazioni di sostanze controllate e ne comunicano alla Commissione il calendario e i risultati.
4. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell'autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.
5. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra questi ultime e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

Articolo 21 - Sanzioni
Gli Stati membri determinano le necessarie sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni relative alle sanzioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2000, nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.


CAPITOLO VI - SOSTANZE NUOVE

Articolo 22 - Sostanze nuove
1. È vietata la produzione, l'immissione in libera pratica nella Comunità e il perfezionamento attivo, l'immissione sul mercato e l'uso delle nuove sostanze di cui all'allegato II. Tale divieto non si applica alle nuove sostanze se utilizzate come materia prima.
2. La Commissione presenta, se del caso, proposte relative all'inclusione nell'allegato II, di sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono, incluse eventuali deroghe al paragrafo 1.


CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 3093/94 è abrogato dal 1° ottobre 2000. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine

Per il Consiglio Il Presidente M. Marques da Costa

 


Decreto Ministero Ambiente e T.T. 3 ottobre 2001

Recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon



(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 249 del 25 ottobre 2001)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;

Visti in particolare l'art. 3, comma 3, primo capoverso della citata legge, che prevede che i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e B della citata legge siano stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, l'art. 6, comma 1, che fa divieto di disperdere nell'ambiente le sostanze lesive e fa obbligo a tutti i detentori di conferire, tra l'altro, le sostanze lesive ai centri di raccolta autorizzati, nonché l'art. 6, comma 5, della citata legge che prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato promuova la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono, utilizzano, immettono al consumo e recuperano le sostanze lesive;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1996 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio "Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1999 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio "Proroga dei termini per la dismissione dei gas halon", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999;

Viste le decisioni X/7 e X/16 adottate al Cairo il 24 novembre 1998 dalla decima conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal, secondo cui, entro il 2000, i Paesi firmatari devono stabilire una strategia nazionale per la dismissione dell'halon e devono considerare in modo integrato i programmi per la protezione della fascia di ozono stratosferico e per la prevenzione dei cambiamenti climatici;

Vista la decisione XI/16 adottata a Pechino il 3 dicembre 1999 dalla undicesima conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal, secondo la quale i Paesi industrializzati firmatari devono presentare, entro il 2001, una strategia nazionale per il recupero, il riciclaggio e la distruzione dei clorofluorocarburi da prodotti ed apparecchiature;

Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

Considerata la necessità di provvedere urgentemente a disciplinare il recupero e la distruzione dei clorofluorocarburi utilizzati nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria;

Considerato che l'Italia intende favorire la cessazione dell'impiego degli halon, in conformità con le citate decisioni;

Considerato che l'Italia intende perseguire gli obiettivi per la protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai sensi dell'art. 130T del Trattato di Roma;

Considerato che, peraltro costituisce principio generale del diritto comunitario e del diritto nazionale quello di proporzionalità dell'azione amministrativa, principio espressamente ribadito dall'art. 21 del citato regolamento (CE) n. 2037/2000;

Considerato pertanto che appare necessario prescrivere il divieto di uso degli idroclorofluorocarburi nel settore antincendio a partire dalla data di scadenza fissata dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, sulla base del citato principio di proporzionalità;

DECRETA

Art. 1.

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "halon", le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo II allegata alla legge del 28 dicembre 1993, n. 549, nonché quelle contenute nell'allegato I, gruppo III del regolamento (CE) n. 2037/2000;

b) "clorofluorocarburi", le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo I allegata alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonché quelle contenute nell'allegato I, gruppo I e II del regolamento (CE) n. 2037/2000;

c) "idroclorofluorocarburi", le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella B, gruppo I allegata alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonché quelle contenute nell'allegato I, gruppo VIII del regolamento (CE) n. 2037/2000;

d) "potenziale di riduzione dello strato di ozono - ODP", il valore specificato nella terza colonna dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato di ozono stratosferico;

e) "indice di effetto serra - GWP orizzonte 100 anni", il valore specificato nella quinta colonna della tabella 10.8 del Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente l'effetto di ciascuna sostanza controllata sul riscaldamento globale dell'atmosfera;

f) "indice di permanenza in atmosfera - ALT", il valore specificato nella terza colonna della tabella 10.8 del Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente il tempo di vita in atmosfera di ciascuna sostanza controllata;

g) "uso", l'impiego di halon, clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi nella manutenzione, in particolare nella ricarica, di apparecchiature e impianti antincendio, di refrigerazione e condizionamento d'aria;

h) "recupero", la raccolta e lo stoccaggio di sostanze controllate effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smantellamento degli impianti;

i) "riciclo", la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione;

j) "rigenerazione", il trattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità;

k) "distruzione", trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono;

l) "Ministeri competenti", il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive.

Capo I - halon

Art. 2.

1. L'uso di halon vergine, recuperato, riciclato o rigenerato, è vietato.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori devono essere recuperati ai fini e con le modalità previste dall'art. 4.

3. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non si applica limitatamente all'uso di halon riciclato o rigenerato, ai sistemi di protezione antincendio e agli estintori destinati alla:

a) protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di carico e delle cabine degli aerei civili e militari;
b) protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle imbarcazioni militari;
c) soppressione delle esplosioni e inertizzazione di mezzi militari;
d) protezione delle piattaforme petrolifere.

Art. 3.

1. Chiunque all'entrata in vigore del presente decreto utilizzi halon per gli usi elencati all'art. 2, comma 3, deve darne comunicazione ai Ministeri competenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'ubicazione e la tipologia dell'uso, la natura e la quantità della sostanza. Gli stessi soggetti comunicano annualmente ai Ministeri competenti i quantitativi di halon riciclato o rigenerato utilizzati nell'anno precedente per la ricarica o la manutenzione.

Art. 4.

1. Gli halon devono essere recuperati, riciclati, rigenerati o destinati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dell'halon", già autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del 26 marzo 1996 "Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", ovvero da altri istituiti ai sensi del seguente comma 3.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i "centri di raccolta dell'halon" già autorizzati, di cui al precedente comma 1, devono trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, la documentazione relativa a:

a) procedure utilizzate per il recupero, la rigenerazione, il riciclaggio e la distruzione degli halon; 
b) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto;
c) attestati di frequenza ai corsi di formazione del personale rilasciati dai consorzi di appartenenza.

3. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" sono istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.

4. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon, in conformità alle vigenti normative.

5. Entro novanta giorni dalla istituzione dei "centri autorizzati di raccolta dell'halon", i firmatari degli accordi di programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente inviano la documentazione relativa a:

a) le procedure per il recupero, rigenerazione, riciclaggio e la distruzione degli halon; 
b) le procedure per la prevenzione o riduzione della dispersione in atmosfera dell'halon durante le attività di cui alla lettera a);
c) i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto;
d) le tecniche di distruzione e chi procederà alle stesse;
e) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto.

6. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere b), c), d) e h) della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive approva le procedure di cui al comma 5 entro un mese dal ricevimento delle stesse.

7. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" devono comunicare semestralmente, ai Ministeri competenti le quantità di halon in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai Ministeri competenti.

Art. 5.

1. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del regolamento (CE) n. 2037/2000 e nei termini ivi indicati, l'uso degli idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon nelle applicazioni indicate in allegato I al presente decreto purché i valori massimi di GWP, di ALT e di ODP di detti idroclorofluorocarburi non superino rispettivamente 4000, 42 anni e 0,065. Sulla base delle decisioni della commissione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ad apportare modifiche all'allegato I.

2. L'uso di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori, diversi da quelli di cui al comma 1, che alla data del 1 ottobre 2001 funzionano ad idroclorofluorocarburi è vietato a partire dal 31 dicembre 2008 in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

3. Gli halon sostituiti di cui al comma 1, devono essere recuperati e avviati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dell'halon". Almeno il 70% dei costi della distruzione deve essere sostenuto dal fornitore degli idroclorofluorocarburi sostitutivi.

Art. 6.

1. L'importazione da Paesi terzi degli halon vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è vietata.

2. L'esportazione verso Paesi terzi di halon vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono è regolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

3. L'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono gli halon vergini, recuperati o riciclati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2037/2000 devono essere preventivamente autorizzati dai Ministeri competenti.

Capo II - Clorofluorocarburi (CFC)

Art. 7.

1. L'uso dei clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento è vietato a partire dal 31 dicembre 2000.

2. L'uso dei clorofluorocarburi riciclato o rigenerati è consentito unicamente nei casi autorizzati dalla Commissione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.

3. I clorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento ove sia necessario lo svuotamento degli stessi nel corso delle operazioni di manutenzione, o in caso di smantellamento degli impianti, devono essere recuperati ai fini e con le modalità previste dall'art. 9.

Art. 8.

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto detenga nelle apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento una quantità non inferiore a 20 kg di clorofluorocarburi, deve darne comunicazione ai Ministeri competenti, entro novanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'ubicazione e la tipologia dell'apparecchiatura o dell'impianto, la natura e quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato II.

Art. 9.

1. I clorofluorocarburi devono essere recuperati e destinati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" di cui al comma 2, fatti salvi i quantitativi necessari di clorofluorocarburi riciclati o rigenerati necessari per soddisfare gli usi di cui all'art. 7, comma 2, nonché quelli destinati ai casi di cui all'art. 4 comma 4 i) b) del regolamento (CE) n. 2037/2000.

2. I "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" sono istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.

3. I "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione dei clorofluorocarburi in conformità alle normative vigenti.

4. Entro novanta giorni dalla istituzione dei "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi", i firmatari degli accordi di programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente inviano la documentazione relativa a:

a) le procedure per il recupero, rigenerazione, riciclaggio e la distruzione dei clorofluorocarburi;
b) le procedure per la prevenzione o riduzione della dispersione in atmosfera dei clorofluorocarburi durante le attività di cui alla lettera a);
c) i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto;
d) le tecniche di distruzione e chi procederà alle stesse;
e) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto.

5. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere b), c), d) e h) della legge 28 dicembre 1993 così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive approva le procedure di cui al comma precedente entro un mese dal ricevimento delle stesse.

6. All'atto della istituzione e poi semestralmente, i centri di raccolta di cui al comma 2 devono comunicare ai Ministeri competenti le quantità di clorofluorocarburi in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai Ministeri competenti.

Art. 10.

1. L'importazione da Paesi terzi dei clorofluorocarburi vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è regolamentata dall'art. 4, comma 6, e dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

2. L'esportazione verso Paesi terzi di clorofluorocarburi vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è regolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

Art. 11.

A partire dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale del 26 marzo 1996 "Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", ed il decreto ministeriale 10 marzo 1999 "Proroga dei termini per la dismissione di gas halon".

Roma, 3 ottobre 2001

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive MARZANO

 

Allegato I

Elenco delle applicazioni consentite di idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore dell'antincendio

a. In sostituzione dell'halon 1301:

1. Negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay).

2. In veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore.

3. Per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas, e petrolchimico e nelle navi mercantili.

4. Per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando, con presenza di personale, delle forze armate o per altri indispensabili per la sicurezza del Paese, quali:

centri elaborazione dati e sale controllo delle infrastrutture ferroviarie, locomotori e materiale rotabile;

impianti di produzione e distribuzione energia elettrica, inclusi i centri elaborazione dati;

porti e aeroporti;

centri direzionali, archivi e centri elaborazione dati delle Poste e Telecomunicazioni e del sistema creditizio;

archivi, biblioteche, collezioni di importanza storica e culturale appartenenti allo Stato, agli organi pubblici e privati, essenziali per la sicurezza nazionale.

5. Per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive.

b. In sostituzione dell'halon:

1. Negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo d'aerei.

2. Negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone e in quelli utilizzati dai vigili del fuoco, dei militari e della polizia.

 

 


 

 

 
 

 

SOLUZIONI ANTINCENDIO OVUNQUE E PER QUALSIASI ESIGENZA

  
 
 
 
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