Sulla GUUE L 286/2009 è stato pubblicato il Reg. (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Il Regolamento, che abroga il precedente Reg. (CE) n. 2037/2000 e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2010, stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonché in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.
In sintesi esso si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti ed alle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.
Le sostanze controllate sono specificamente elencate nell’Allegato I al Regolamento ed includono i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.
In base al Regolamento sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze controllate salvo le specifiche esenzioni e deroghe in base alle quali esse possono – rispettando le dettagliate prescrizioni – essere utilizzate e immesse sul mercato come materia prima di sostanze controllate, come agenti di fabbricazione, a fini di distruzione o rigenerazione o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendano da dette sostanze, per uso di laboratorio o di analisi di sostanze controllate, ecc..
In particolare, per quanto concerne gli halon il Regolamento prescrive che gli stessi possono essere immessi sul mercato ed impiegati per gli usi critici specificati nell’apposito allegato (halon 1301, halon 1211, halon 2402 – All. VI). Essi possono essere immessi in commercio soltanto dalle imprese autorizzate dall’Autorità competente dello Stato Membro interessato per il magazzinaggio di halon per usi critici.
In merito al controllo delle emissioni le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che le stesse siano smantellate od eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate. Le stesse sostanze possono essere distrutte soltanto mediante le tecnologie approvate (All. VII) oppure, nel caso di sostanze controllate che non figurano in tale allegato, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l’uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti e che siano rispettati ulteriori requisiti previsti da tale normativa.
In un apposito allegato (All. VII) è indicato un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando se opportuno, le tecnologie da utilizzare.
Le imprese dovranno adottare tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate. Qualora le stesse gestiscano apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, dovranno provvedere ad una verifica della presenza di fughe:
a) almeno ogni 12 mesi nelle apparecchiature o sistemi fissi con una carica di fluido pari o superiore a 3 Kg di sostanze controllate (tale disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 Kg di sostanze controllate);
b) almeno ogni 6 mesi nelle apparecchiature o sistemi fissi con una carica di fluido pari o superiore a 30 Kg di sostanze controllate;
c) almeno ogni 3 mesi nelle apparecchiature o sistemi fissi con una carica di fluido pari o superiore a 300 Kg di sostanze controllate.
La fuga individuata andrà riparata prima possibile ed in ogni caso entro 14 giorni; con un successivo controllo, da effettuarsi entro un mese dalla riparazione, ci si assicurerà che la riparazione sia efficace.
Tali imprese dovranno tenere un registro in cui riporteranno la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi fissi. Dovranno istituire, altresì, registri contenenti informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l’assistenza nonché le date ed i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate.
Su richiesta, detti registri saranno messi a disposizione dell’Autorità Competente di uno Stato Membro e della Commissione UE.
Per quanto riguarda le sostanze nuove, specificatamente indicate in Allegato II al Regolamento in oggetto, la loro produzione, importazione, immissione sul mercato, uso ed esportazione è soggetta a particolari restrizioni e controlli.
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna impresa comunicherà alla Commissione UE, inviandone copia all’Autorità Competente, per ciascuna sostanza controllata e per ciascuna sostanza nuova di cui all’Allegato II dettagliati dati concernenti la produzione, l’importazione, l’esportazione, la distruzione e l’utilizzo come materia prima o agente di fabbricazione.
Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore o importatore titolare di licenza riguardante le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi prodotte o importate per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi, comunicherà alla Commissione UE una pluralità di dettagliati dati, inviandone copia all’Autorità competente dello Stato Membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l’autorizzazione.
Gli Stati Membri effettueranno ispezioni per verificare che le imprese rispettino il Regolamento, adottando un approccio basato sui rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengano tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse e stabiliranno le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle citate disposizioni.
Regolamento CE 1005/09: la fine degli HCFC
Dal
1 gennaio 2010 è in vigore il
nuovo Regolamento CE 1005 del 16
settembre 2009 sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono.
Esso sostituisce ed integra il
vecchio Regolamento
2037 del 2000, che viene
abrogato, e riguarda tutti i
refrigeranti clorurati (CFC
e HCFC)
e gli halon.
Questo
Regolamento conferma le
disposizioni del precedente
riguardo la completa eliminazione
dei refrigeranti HCFC, sia per
quanto riguarda la
commercializzazione che
l'utilizzazione nelle
apparecchiature di refrigerazione
e condizionamento.
Esso stabilisce le norme in
materia di produzione,
importazione, esportazione,
immissione sul mercato, uso,
recupero, riciclo, rigenerazione e
distruzione delle sostanze che
riducono lo strato di ozono e dei
prodotti e apparecchiature che
contengono o dipendono da tali
sostanze.
Ecco,
in sintesi, le principali
disposizioni in esso contenute:
-
dal
1 gennaio 2010 è vietata la
produzione di CFC, HCFC e
halon.
Specifiche deroghe consentono
la produzione di HCFC in
maniera contingentata fino al
31 dicembre 2019.
-
dal
1 gennaio 2010 sono vietati
l’immissione sul mercato e
l’uso di CFC, HCFC e halon
vergini.
Specifica deroga consente fino
al 31 dicembre 2014 di
immettere sul mercato HCFC
rigenerati, utilizzati per
attività di manutenzione o
assistenza di apparecchiature
di refrigerazione e
condizionamento d’aria e
pompe di calore esistenti,
purché il contenitore sia
provvisto di etichetta con
indicazione che la sostanza è
stata rigenerata e con
informazioni sul numero di
lotto e il nome e
l’indirizzo dell’impianto
di rigenerazione.
-
dal
1 gennaio 2010 è vietata
l’immissione sul mercato di
prodotti e apparecchiature che
contengono CFC e HCFC, salvo
alcune deroghe
-
fino
al 31 dicembre 2014 gli
HCFC riciclati possono essere
utilizzati per la manutenzione
o l’assistenza di
apparecchiature di
refrigerazione e
condizionamento d’aria e
pompe di calore esistenti,
purché siano stati recuperati
da tali apparecchiature e
possono essere utilizzati
soltanto dall’impresa che ha
effettuato il recupero
nell’ambito della
manutenzione o
dell’assistenza o per conto
della quale è stato
effettuato il recupero
nell’ambito della
manutenzione o
dell’assistenza.
-
le
imprese che gestiscono
apparecchiature di
refrigerazione e
condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti un
fluido riciclato in quantità
pari o superiore a 3 kg
tengono un registro della
quantità e del tipo di
sostanza recuperata e
aggiunta, nonché della società
o del tecnico che ha
effettuato la manutenzione o
l’assistenza.
-
le
imprese che utilizzano HCFC
rigenerati o riciclati per
manutenzione o assistenza
tengono un registro delle
imprese che hanno fornito gli
HCFC rigenerati e della
provenienza degli HCFC
riciclati.
-
apparecchiature
di refrigerazione e
condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti 3
kg o più di CFC o HCFC devono
essere controllati
periodicamente per la ricerca
di eventuali fughe presenti.
In caso di presenza di fughe,
esse vanno riparate entro 14
giorni.
-
per
le apparecchiature di
refrigerazione e
condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti 3
kg o più di CFC o HCFC deve
essere predisposto un registro
dell'apparecchiatura (libretto
d'impianto)
Regolamento 00/ 2037/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Gazzetta
ufficiale n. 244 del 29/09/2000
IL
PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare
l'articolo 175, paragrafo 1,
vista
la proposta della Commissione
visto
il parere del Comitato economico e
sociale
previa
consultazione del Comitato delle
Regioni, deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 251
del trattato
visto
il progetto comune approvato il 5
maggio 2000 dal comitato di
conciliazione,
considerando
quanto segue:
(1) È accertato che le emissioni
continue di sostanze che riducono
lo strato di ozono
ai livelli attuali causano un
grave danno allo strato di ozono.
La riduzione dello strato di ozono
nell'emisfero meridionale ha
raggiunto nel 1998 livelli mai
toccati in precedenza. Nel corso
di tre delle quattro ultime
primavere si sono registrate gravi
riduzioni dello strato di ozono
nella regione artica. L'aumento di
radiazioni UV-B provocato dalla
riduzione dello strato di ozono
costituisce una grave minaccia per
la salute umana e per l'ambiente.
È pertanto necessario adottare
ulteriori provvedimenti per
proteggere la salute umana e
l'ambiente dagli effetti nocivi
derivanti da tali emissioni.
(2) Date le sue competenze in
materia ambientale e commerciale,
la Comunità, con decisione
88/540/CEE, ha aderito alla
convenzione di Vienna per la
protezione dello strato di ozono e
al protocollo
di Montreal relativo alle
sostanze che riducono lo strato di
ozono, modificata dalle parti
firmatarie del protocollo nel
corso della seconda riunione
tenutasi a Londra e della quarta
riunione tenutasi a Copenaghen.
(3) Ulteriori misure per la
protezione dello strato di ozono
sono state adottate dalle parti
del protocollo di Montreal durante
la settima riunione tenutasi a
Vienna nel dicembre 1995 e durante
la nona riunione tenutasi a
Montreal nel settembre 1997, cui
la Comunità ha partecipato.
(4) È necessario adottare
provvedimenti a livello
comunitario per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla
convenzione di Vienna e dai più
recenti emendamenti e modifiche
del protocollo di Montreal, in
particolare per eliminare
gradualmente la produzione e
l'immissione sul mercato di
bromuro di metile nella Comunità
e per istituire un sistema di
licenze non solo per
l'importazione, ma anche per
l'esportazione di sostanze che
riducono lo strato di ozono.
(5) Essendo disponibili prima del
previsto tecnologie atte a
sostituire le sostanze che
riducono l'ozono, è opportuno
prevedere in alcuni casi misure di
controllo più severe di quelle
previste dal regolamento (CE) n.
3093/94 del Consiglio, del 15
dicembre 1994, sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono, e di
quelli previsti dal protocollo di
Montreal.
(6) Il regolamento (CE) n. 3093/94
deve essere sostanzialmente
modificato. La completa revisione
di tale regolamento risponde ad
esigenze di certezza del diritto e
di trasparenza.
(7) Ai sensi del regolamento (CE)
n. 3093/94, la produzione di clorofluorocarburi,
altri clorofluorocarburi
completamente alogenati, halon,
tetracloruro di carbonio,
1,1,1-tricloroetano e
idrobromofluorocarburi è stata
gradualmente eliminata. La
produzione di queste sostanze
controllate è quindi vietata,
fatte salve eventuali deroghe per
usi essenziali e per soddisfare il
fabbisogno interno fondamentale
delle parti ai sensi dell'articolo
5 del protocollo di Montreal. È
ora opportuno vietare
progressivamente l'immissione sul
mercato e l'uso di tali sostanze e
di prodotti e apparecchiature che
le contengano.
(8) Anche successivamente
all'eliminazione delle sostanze
controllate la Commissione può, a
determinate condizioni, accordare
deroghe per usi essenziali.
(9) La crescente disponibilità di
sostanze alternative al bromuro di
metile dovrebbe dar luogo ad una
più sostanziale riduzione nella
sua produzione e consumo rispetto
a quanto previsto nel protocollo
di Montreal. La produzione ed il
consumo di bromuro di metile
dovrebbe cessare completamente,
fatte salve eventuali deroghe per
usi critici stabilite a livello
comunitario sulla base dei criteri
indicati nel protocollo di
Montreal. Inoltre, l'utilizzo di
bromuro di metile per quarantena e
trattamento anteriore al trasporto
dovrebbe essere controllato. Tale
utilizzo non dovrebbe superare i
livelli attuali e dovrebbe infine
essere ridotto, visti i progressi
tecnici e gli sviluppi del
protocollo di Montreal.
(10) Il regolamento (CE) n.
3093/94 stabilisce controlli sulla
produzione di tutte le altre
sostanze che riducono lo strato di
ozono, ma non su quella degli idroclorofluorocarburi.
È pertanto opportuno introdurre
una tale disposizione per
assicurare che l'uso di
idroclorofluorocarburi cessi, nei
casi in cui esistono sostanze
alternative che non riducono lo
strato di ozono. Le misure di
controllo della produzione di
idroclorofluorocarburi dovrebbero
essere adottate da tutte le parti
del protocollo di Montreal. Un
blocco della produzione di
idroclorofluorocarburi
rispecchierebbe tale necessità,
nonché la determinazione della
Comunità ad assumere un ruolo
guida al riguardo. Le quantità
prodotte dovrebbero essere
adattate alle riduzioni previste
per l'immissione sul mercato
comunitario di
idroclorofluorocarburi ed al
declino mondiale della domanda a
seguito delle riduzioni stabilite
dal protocollo nel consumo di tali
sostanze.
(11) Il protocollo di Montreal
stabilisce, all'articolo 2 F,
paragrafo 7, che ciascuna delle
parti si impegna ad assicurare che
l'uso di idroclorofluorocarburi
sia limitato considerabilmente
alle applicazioni per le quali non
sono disponibili sostanze o
tecnologie alternative più idonee
dal punto di vista ambientale.
Data la disponibilità di
tecnologie alternative e
sostitutive, l'immissione sul
mercato e l'uso di
idroclorofluorocarburi e di
prodotti che li contengono possono
essere ulteriormente limitati. La
decisione VI/13 della conferenza
delle parti del protocollo di
Montreal prevede che, nel valutare
le alternative agli
idroclorofluorocarburi, occorra
tener conto di fattori quali il
potenziale di riduzione
dell'ozono, l'efficienza
energetica, la potenziale
infiammabilità, la tossicità, il
riscaldamento
globale, nonché l'impatto
potenziale sull'uso efficace e
sull'eliminazione graduale di
clorofluorocarburi e halon. I
controlli di
idroclorofluorocarburi in base al
protocollo di Montreal dovrebbero
essere considerevolmente
rafforzati per proteggere lo
strato di ozono e per riflettere
la disponibilità delle sostanze
alternative. (12) Le quote
relative all'immissione in libera
pratica nella Comunità di
sostanze controllate dovrebbero
essere assegnate solo per usi
limitati di tali sostanze. Le
sostanze controllate e i prodotti
contenenti sostanze controllate
non dovrebbero essere importati da
Stati che non aderiscono al
protocollo di Montreal.
(13) Il sistema di licenze per le
sostanze controllate dovrebbe
essere esteso per comprendere le
autorizzazioni all'esportazione di
tali sostanze, così da tenere
sotto controllo gli scambi di
sostanze che riducono lo strato di
ozono e permettere alle parti lo
scambio di informazioni.
(14) Dovrebbero essere adottate
disposizioni per recuperare le
sostanze controllate usate ed
evitare fughe di sostanze
controllate.
(15) Il protocollo di Montreal
prevede l'elaborazione di
relazioni annuali sul commercio
delle sostanze che riducono lo
strato di ozono. I produttori, gli
importatori e gli esportatori di
sostanze controllate dovrebbero
pertanto presentare relazioni
annuali.
(16) Le misure necessarie per
l'attuazione del presente
regolamento sono adottate secondo
la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione.
(17) La decisione X/8 della decima
riunione delle parti del
protocollo di Montreal invita le
parti ad attivarsi per adottare i
provvedimenti adatti a scoraggiare
la produzione e la
commercializzazione di nuove
sostanze che riducono lo strato di
ozono ed in particolare di
bromoclorometano. A tal fine,
dovrebbe essere istituito un
meccanismo per le nuove sostanze
trattate dal presente regolamento.
La produzione, l'importazione,
l'immissione sul mercato e l'uso
di bromoclorometano dovrebbe
essere vietato.
(18) La conversione a nuove
tecnologie o prodotti alternativi,
richiesta dalla prevista
sospensione della produzione e
dell'uso di sostanze controllate,
potrebbe comportare problemi
specie per le piccole e medie
imprese (PMI). Pertanto gli Stati
membri dovrebbero prendere in
considerazione l'opportunità di
sostenere specificamente le PMI
con adeguate misure di promozione
della conversione,
HANNO
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO
I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo
1 - Campo d'applicazione
Il presente regolamento si
applica alla produzione,
importazione, esportazione,
immissione sul mercato, uso,
recupero, riciclo, rigenerazione e
distruzione di clorofluorocarburi,
altri clorofluorocarburi
completamente alogenati, halon,
tetracloruro di carbonio,
1,1,1-tricloroetano, bromuro di
metile, idrobromofluorocarburi e
idroclorofluorocarburi. Esso si
applica inoltre alla comunicazione
dei dati relativi a tali sostanze
e all'importazione, esportazione,
immissione sul mercato e uso di
prodotti e apparecchiature che
contengono tali sostanze. Il
presente regolamento si applica
inoltre alla produzione,
importazione, immissione sul
mercato e uso delle sostanze di
cui all'allegato II.
Articolo
2 - Definizioni
Ai fini del presente
regolamento, si intende per: -
"protocollo", il
protocollo di Montreal del 1987
relativo alle sostanze che
riducono lo strato di ozono, nella
sua più recente versione
modificata e adattata, -
"parte", ogni parte del
protocollo, - "Stato non
parte del protocollo", per
quanto riguarda una data sostanza
controllata, uno Stato o
un'organizzazione regionale
d'integrazione economica che non
abbia accettato di essere
vincolato dalle disposizioni del
protocollo applicabili a tale
sostanza, - "sostanze
controllate", i
clorofluorocarburi, gli altri
clorofluorocarburi completamente
alogenati, gli halon, il
tetracloruro di carbonio,
l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro
di metile, gli
idrobromofluorocarburi e gli
idroclorofluorocarburi, soli o in
miscela; vergini, recuperati,
riciclati o rigenerati. Questa
definizione non comprende le
sostanze controllate contenute in
un manufatto, tranne nel caso si
tratti del contenitore utilizzato
per il trasporto o il
magazzinaggio di dette sostanze, o
le quantità trascurabili di
sostanze controllate originate da
una produzione collaterale o
involontaria durante un processo
di fabbricazione, da una materia
prima che non abbia reagito o dal
loro uso come agenti di
fabbricazione che siano presenti
in tracce come impurezze in
sostanze chimiche o che siano
emesse durante la fabbricazione o
la manipolazione di un prodotto, -
"clorofluorocarburi"
(CFC), le sostanze controllate
elencate nel gruppo I
dell'allegato I, inclusi i loro
isomeri, - "altri
clorofluorocarburi completamente
alogenati", le sostanze
controllate elencate nel gruppo II
dell'allegato I, inclusi i loro
isomeri, - "halon", le
sostanze controllate elencate nel
gruppo III dell'allegato I,
inclusi i loro isomeri, -
"tetracloruro di
carbonio", la sostanza
controllata specificata nel gruppo
IV dell'allegato I, -
"1,1,1-tricloroetano",
la sostanza controllata
specificata nel gruppo V
dell'allegato I, - "bromuro
di metile", la sostanza
controllata specificata nel gruppo
VI dell'allegato I, - "idrobromofluorocarburi"
(HCFC), le sostanze controllate
elencate nel gruppo VII
dell'allegato I, inclusi i loro
isomeri, - "idroclorofluorocarburi",
le sostanze controllate elencate
nel gruppo VIII dell'allegato I,
inclusi i loro isomeri, -
"sostanze nuove", le
sostanze elencate nell'allegato II.
Questa definizione comprende
sostanze sole o in miscela,
vergini, recuperate, riciclate o
rigenerate. Essa non comprende le
sostanze contenute in un
manufatto, tranne nel caso si
tratti del contenitore utilizzato
per il trasporto o il
magazzinaggio di dette sostanze, o
le quantità trascurabili di
sostanze nuove originate da una
produzione collaterale o
involontaria durante un processo
di fabbricazione o da una materia
prima che non abbia reagito, -
"materia prima", ogni
sostanza controllata o nuova
sostanza sottoposta a
trasformazione chimica mediante un
processo a seguito del quale la
sua composizione d'origine è
totalmente modificata e le cui
emissioni sono trascurabili, -
"agente di
fabbricazione", le sostanze
controllate usate come agenti
chimici di fabbricazione nei
processi elencati nell'allegato VI,
che hanno luogo negli impianti
esistenti al 1o settembre 1997, e
le cui emissioni siano
trascurabili. La Commissione, alla
luce di tali criteri e nel
rispetto della procedura di cui
all'articolo 18, paragrafo 2,
stabilisce un elenco di imprese
alle quali è permesso l'uso di
sostanze controllate come agenti
di fabbricazione e fissa livelli
massimi di emissioni per ciascuna
di esse. Essa potrà, nel rispetto
della procedura di cui
all'articolo 18, paragrafo 2,
modificare l'allegato V nonché il
suddetto elenco di imprese alla
luce di nuove informazioni o
sviluppi tecnici, nonché della
revisione prevista dalla decisione
X/14 della conferenza delle parti
del protocollo, -
"produttore", la persona
fisica o giuridica che fabbrica
sostanze controllate all'interno
della Comunità, -
"produzione", il
quantitativo di sostanze
controllate prodotto, meno il
quantitativo distrutto con
tecnologie approvate dalle parti e
meno il quantitativo interamente
utilizzato come materia prima o
come agente di fabbricazione nella
fabbricazione di altri prodotti
chimici. I quantitativi
recuperati, riciclati e rigenerati
non sono considerati come
"produzione", -
"potenziale di riduzione
dell'ozono", il valore
specificato nella terza colonna
dell'allegato I, esprimente
l'effetto potenziale di ciascuna
sostanza controllata sullo strato
d'ozono, - "livello
calcolato", una quantità
determinata moltiplicando la
quantità di ciascuna sostanza
controllata per il suo potenziale
di riduzione dell'ozono e
sommando, separatamente per
ciascun gruppo di sostanze
controllate di cui all'allegato I,
i valori ottenuti, -
"razionalizzazione
industriale", il
trasferimento totale o parziale
tra parti del protocollo o
all'interno di uno Stato membro
del livello calcolato di
produzione da un produttore ad un
altro, al fine di ottimizzare
l'efficienza economica o far
fronte a previste carenze di
fornitura conseguenti alla
chiusura di impianti, -
"immissione sul
mercato", la fornitura o la
messa a disposizione di terzi,
contro pagamento o gratuitamente,
di sostanze controllate o prodotti
contenenti sostanze controllate
disciplinate dal presente
regolamento, - "uso",
l'impiego di sostanze controllate
nella produzione o manutenzione,
in particolare nella ricarica, di
prodotti o apparecchiature o in
altri processi, salvo quelli che
ne prevedono l'utilizzazione come
materia prima o come agente di
fabbricazione, - "sistema
reversibile di condizionamento
d'aria/pompa di calore", una
combinazione di parti
intercollegate contenenti
refrigerante che costituiscono un
circuito chiuso di refrigerazione,
nel quale il refrigerante circola
per estrarre ed eliminare il
calore (ad esempio raffreddamento,
riscaldamento) e che è
reversibile, in quanto i
dispositivi di evaporazione e
condensazione sono destinati ad
essere intercambiabili nelle loro
funzioni, - "perfezionamento
attivo", la procedura
prevista dall'articolo 114,
paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992,
che istituisce un codice doganale
comunitario, -
"recupero", la raccolta
e il magazzinaggio di sostanze
controllate provenienti, per
esempio, da macchine,
apparecchiature, vasche di
contenimento, effettuati nel corso
delle operazioni di manutenzione o
prima dello smaltimento, -
"riciclo", la
riutilizzazione di sostanze
controllate recuperate previa
effettuazione di un processo di
pulitura di base quale la
filtrazione e l'essiccazione. Per
i refrigeranti, il riciclo prevede
normalmente la ricarica delle
apparecchiature spesso effettuata
in loco, -
"rigenerazione", il
ritrattamento e la valorizzazione
delle sostanze controllate
recuperate attraverso operazioni
quali filtrazione, essiccazione,
distillazione e trattamento
chimico, allo scopo di riportare
la sostanza a determinate
caratteristiche di funzionalità.
Ciò spesso prevede un trattamento
non in loco in un impianto
centralizzato, -
"impresa", la persona
fisica o giuridica che produce,
ricicla per immetterle sul mercato
o utilizza nella Comunità
sostanze controllate a fini
industriali o commerciali, ovvero
che immette in libera circolazione
nella Comunità tali sostanze
importate o le esporta dalla
Comunità per fini industriali o
commerciali.
CAPITOLO
II - PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE
GRADUALE
Articolo
3 - Controllo della produzione
delle sostanze controllate
1. Fatto salvo il disposto dei
paragrafi da 5 a 10, è vietata la
produzione di: a)
clorofluorocarburi; b) altri
clorofluorocarburi completamente
alogenati; c) halon; d)
tetracloruro di carbonio; e)
1,1,1-tricloroetano; f)
idrobromofluorocarburi. Con
riferimento alle proposte degli
Stati membri, la Commissione,
conformemente alla procedura di
cui all'articolo 18, paragrafo 2,
applica i criteri indicati nella
decisione IV/25 adottata dalle
parti per determinare ogni anno
gli usi essenziali per i quali
possono essere consentite nella
Comunità la produzione e
l'importazione delle sostanze
controllate di cui al comma
precedente e gli utilizzatori che
possono avvalersi di tali usi
essenziali. La produzione e
l'importazione sono consentite
solo se nessuna delle parti
dispone di adeguate alternative o
sostanze controllate di cui al
comma precedente riciclate o
rigenerate.
2. i) Fatto salvo il disposto dei
paragrafi da 5 a 10, ciascun
produttore provvede a che: a) il
livello calcolato della sua
produzione di bromuro di metile,
nel periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 1999 e in ciascun periodo
successivo di 12 mesi, non superi
il 75 % del livello calcolato
della sua produzione di bromuro di
metile nel 1991; b) il livello
calcolato della sua produzione di
bromuro di metile, nel periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 2001 e
in ciascun periodo successivo di
12 mesi, non superi il 40 % del
livello calcolato della sua
produzione di bromuro di metile
nel 1991; c) il livello calcolato
della sua produzione di bromuro di
metile, nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2003 e in
ciascun periodo successivo di 12
mesi, non superi il 25 % del
livello calcolato della sua
produzione di bromuro di metile
nel 1991; d) la produzione di
bromuro di metile cessi dopo il 31
dicembre 2004. I livelli calcolati
di cui alle lettere a), b), c) e
d) non comprendono la quantità di
bromuro di metile prodotto per
applicazioni di quarantena o di
trattamento anteriore al
trasporto. ii) Alla luce delle
proposte presentate dagli Stati
membri la Commissione applica,
conformemente alla procedura di
cui all'articolo 18, paragrafo 2,
i criteri stabiliti nella
decisione IX/6 delle parti,
insieme agli altri criteri
pertinenti convenuti dalle parti,
al fine di determinare ogni anno
gli usi critici per i quali
possono essere autorizzati la
produzione, l'importazione e l'uso
di bromuro di metile nella Comunità
dopo il 31 dicembre 2004, le
quantità e gli usi consentiti e
gli utilizzatori che possono
beneficiare della deroga per usi
critici. La produzione e
l'importazione sono autorizzate
solo se nessuna delle parti
dispone di adeguate alternative o
di bromuro di metile riciclato o
rigenerato. In caso di emergenza,
se ciò è necessario a seguito
della diffusione imprevista di
particolari parassiti o malattie,
la Commissione, su richiesta
dell'autorità competente di uno
Stato membro può autorizzare
l'uso temporaneo di bromuro di
metile. L'autorizzazione si
applica per un periodo non
superiore a 120 giorni e per un
quantitativo non superiore a 20
tonnellate.
3. Fatto salvo il disposto dei
paragrafi 8, 9 e 10, ciascun
produttore provvede a che: a) il
livello calcolato della sua
produzione di
idroclorofluorocarburi, nel
periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2000 e in ciascun periodo
successivo di 12 mesi, non superi
il livello calcolato della sua
produzione di
idroclorofluorocarburi nel 1997;
b) il livello calcolato della sua
produzione di
idroclorofluorocarburi, nel
periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2008 e in ciascun periodo
successivo di 12 mesi, non superi
il 35 % del livello calcolato
della sua produzione di
idroclorofluorocarburi nel 1997;
c) il livello calcolato della sua
produzione di
idroclorofluorocarburi, nel
periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2014 e in ciascun periodo
successivo di 12 mesi, non superi
il 20 % del livello calcolato
della sua produzione di
idroclorofluorocarburi nel 1997;
d) il livello calcolato della sua
produzione di
idroclorofluorocarburi, nel
periodo dal 1o gennaio al 31
dicembre 2020 e in ciascun periodo
successivo di 12 mesi, non superi
il 15 % del livello calcolato
della sua produzione di
idroclorofluorocarburi nel 1997;
e) la produzione di
idroclorofluorocarburi cessi dopo
il 31 dicembre 2025. Prima del 31
dicembre 2002, la Commissione
riesamina i livelli di produzione
di idroclorofluorocarburi allo
scopo di stabilire: - se debba
essere proposta una riduzione
prima dell'anno 2008 e/o - se
debba essere proposta una modifica
dei livelli di produzione previsti
alle lettere b), c) e d). Tale
riesame tiene conto degli sviluppi
nei consumi di
idroclorofluorocarburi a livello
mondiale, delle esportazioni di
idroclorofluorocarburi da parte
della Comunità e di altri paesi
dell'OCSE e della disponibilità,
dal punto di vista tecnico ed
economico, di sostanze o di
tecnologie alternative, nonché
dei rilevanti sviluppi
internazionali nel quadro del
protocollo.
4. La Commissione rilascia licenze
agli utilizzatori definiti al
paragrafo 1, secondo comma, e
paragrafo 2, punto ii), e notifica
loro l'uso per il quale è stata
concessa l'autorizzazione, le
sostanze che essi sono autorizzati
a usare nonché i relativi
quantitativi.
5. Un produttore può essere
autorizzato, dall'autorità
competente dello Stato membro dove
si situa la sua produzione, a
produrre le sostanze controllate
di cui ai paragrafi 1 e 2 per
soddisfare le richieste presentate
dagli utilizzatori muniti di
licenza ai sensi del paragrafo 4.
L'autorità competente dello Stato
membro interessato notifica
preliminarmente alla Commissione
la sua intenzione di rilasciare
tale autorizzazione.
6. L'autorità competente dello
Stato membro dove si situa la
produzione in questione può
autorizzare un produttore a
superare i livelli calcolati di
produzione specificati nei
paragrafi 1 e 2 per soddisfare al
fabbisogno interno fondamentale
delle parti in forza dell'articolo
5 del protocollo, purché i
livelli supplementari di
produzione del suddetto Stato
membro non superino i livelli
consentiti a tal fine dagli
articoli da 2A a 2E e 2H del
protocollo per i periodi in
oggetto. L'autorità competente
dello Stato membro notifica
preliminarmente alla Commissione
la sua intenzione di rilasciare
tali autorizzazioni.
7. Nei limiti consentiti dal
protocollo, l'autorità competente
dello Stato membro in cui si situa
la produzione in questione può
autorizzare un produttore a
superare i livelli calcolati di
produzione specificati nei
paragrafi 1 e 2 al fine di
soddisfare le richieste presentate
da parti del protocollo in
relazione ad eventuali usi
essenziali o critici. L'autorità
competente dello Stato membro
interessato notifica
preliminarmente alla Commissione
la sua intenzione di rilasciare
tali autorizzazioni.
8. Nei limiti consentiti dal
protocollo, l'autorità competente
dello Stato membro dove si situa
la produzione in questione può
autorizzare un produttore a
superare i livelli calcolati di
produzione di cui ai paragrafi da
1 a 7 per ragioni di
razionalizzazione industriale
all'interno dello Stato membro
interessato, purché i livelli
calcolati di produzione di
suddetto Stato membro non superino
la somma dei livelli calcolati di
produzione dei suoi produttori
nazionali, come indicato nei
paragrafi da 1 a 7 per i periodi
considerati. L'autorità
competente dello Stato membro
interessato notifica
preliminarmente alla Commissione
la sua intenzione di rilasciare
tali autorizzazioni.
9. Nei limiti consentiti dal
protocollo, la Commissione,
d'intesa con l'autorità
competente dello Stato membro dove
si situa la produzione in
questione, può autorizzare un
produttore a superare i livelli
calcolati di produzione di cui ai
paragrafi da 1 a 8 per ragioni di
razionalizzazione industriale tra
Stati membri, purché l'insieme
dei livelli calcolati di
produzione degli Stati membri
interessati non superi la somma
dei livelli calcolati di
produzione dei loro produttori
nazionali, come indicato nei
paragrafi da 1 a 8 per i periodi
considerati. È necessario anche
l'accordo dell'autorità
competente dello Stato membro nel
quale si intende ridurre la
produzione.
10. Nei limiti consentiti dal
protocollo, la Commissione,
d'intesa con l'autorità
competente dello Stato membro dove
si situa la produzione in
questione, nonché con il governo
della parte terza interessata, può
autorizzare un produttore a
combinare i livelli calcolati di
produzione di cui ai paragrafi da
1 a 9 con i livelli calcolati di
produzione consentiti ad un
produttore di una parte terza in
virtù del protocollo e della sua
legislazione nazionale per ragioni
di razionalizzazione industriale
con una parte terza, purché i
livelli calcolati di produzione
combinati dei due produttori non
superino la somma dei livelli
calcolati di produzione
autorizzati conformemente ai
paragrafi da 1 a 9 per il
produttore comunitario e dei
livelli calcolati di produzione
autorizzati per il produttore
della parte terza, in virtù del
protocollo e di ogni legislazione
nazionale pertinente.
Articolo
4 - Controllo dell'immissione
sul mercato e dell'uso di sostanze
controllate
1. Fatto salvo il disposto dei
paragrafi 4 e 5, sono vietati
l'immissione sul mercato e l'uso
delle seguenti sostanze
controllate: a)
clorofluorocarburi; b) altri
clorofluorocarburi completamente
alogenati; c) halon; d)
tetracloruro di carbonio; e)
1,1,1-tricloroetano; f)
idrobromofluorocarburi. La
Commissione, a richiesta di
un'autorità competente di uno
Stato membro e conformemente alla
procedura di cui all'articolo 18,
paragrafo 2, può autorizzare una
deroga temporanea al fine di
consentire l'uso di
clorofluorocarburi, sino al 31
dicembre 2004, nei meccanismi di
somministrazione di dispositivi
ermeticamente sigillati destinati
ad essere impiantati nel corpo
umano per rilasciare dosaggi
specifici di sostanze medicinali
e, fino al 31 dicembre 2008, per
usi militari esistenti qualora sia
dimostrato che, per un particolare
uso, non sono disponibili o
applicabili sostanze o tecnologie
alternative, fattibili sotto il
profilo tecnico ed economico.
2. i) Fatto salvo il disposto dei
paragrafi 4 e 5, ciascun
produttore e importatore provvede
a che: a) il livello calcolato di
bromuro di metile che immette sul
mercato od usa per proprio conto,
nel periodo dal 1o gennaio al 31
dicembre 1999 e in ciascun periodo
successivo di 12 mesi, non superi
il 75 % del livello calcolato di
bromuro di metile immesso sul
mercato o usato per proprio conto
nel 1991; b) il livello calcolato
di bromuro di metile che immette
sul mercato od usa per proprio
conto, nel periodo dal 1o gennaio
al 31 dicembre 2001 e in ciascun
periodo successivo di 12 mesi, non
superi il 40 % del livello
calcolato di bromuro di metile
immesso sul mercato o usato per
proprio conto nel 1991; c) il
livello calcolato di bromuro di
metile che immette sul mercato od
usa per proprio conto, nel periodo
dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003
e in ciascun periodo successivo di
12 mesi, non superi il 25 % del
livello calcolato di bromuro di
metile immesso sul mercato o usato
per proprio conto nel 1991; d)
l'immissione sul mercato e l'uso
per proprio conto di bromuro di
metile cessi dopo il 31 dicembre
2004. Entro i limiti consentiti
dal protocollo, la Commissione, a
richiesta di un'autorità
competente di uno Stato membro e
in conformità della procedura di
cui all'articolo 18, paragrafo 2,
adegua il livello calcolato di
bromuro di metile di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, punto
i), lettera c), e all'articolo 4,
paragrafo 2, punto i, lettera c),
ove sia dimostrato che tale
adeguamento è necessario per
soddisfare al fabbisogno di detto
Stato membro in quanto non
esistono o non possono essere
utilizzati alternative o sostituti
tecnicamente ed economicamente
validi, che siano accettabili
sotto il profilo ambientale e
sanitario. La Commissione
promuove, di concerto con gli
Stati membri, lo sviluppo,
compresa la ricerca, e l'utilizzo
di alternative al bromuro di
metile in tempi quanto più
possibile brevi. ii) Fatto salvo
il disposto del paragrafo 4, dopo
il 31 dicembre 2005 sono vietati
l'immissione sul mercato e l'uso
del bromuro di metile da parte di
imprese diverse dai produttori e
dagli importatori. iii) I livelli
calcolati di cui al punto i),
lettere a), b), c) e d), e punto
ii) non comprendono la quantità
di bromuro di metile prodotto o
importato per applicazione di
quarantena e trattamenti anteriori
al trasporto. Per il periodo dal
1o gennaio al 31 dicembre 2001 e
per ogni successivo periodo di 12
mesi, ciascun produttore e
importatore garantisce che il
livello calcolato di bromuro di
metile che immette sul mercato o
usa per proprio conto per
applicazioni di quarantena e
trattamenti anteriori al trasporto
non superi la media del livello
calcolato di bromuro di metile che
ha immesso sul mercato o ha usato
per proprio conto per le stesse
applicazioni negli anni 1996, 1997
e 1998. Ciascuno Stato membro
comunica alla Commissione le
quantità di bromuro di metile
autorizzate per applicazioni di
quarantena e trattamenti anteriori
al trasporto usate nel suo
territorio, gli scopi per i quali
il bromuro di metile è stato
utilizzato e i progressi compiuti
nella valutazione e nell'utilizzo
di sostanze alternative. La
Commissione prende misure,
conformemente alla procedura di
cui all'articolo 18, paragrafo 2,
per ridurre il livello calcolato
di bromuro di metile che i
produttori e gli importatori
possono immettere sul mercato o
usare per proprio conto per
applicazioni di quarantena e
trattamenti anteriori al trasporto
in funzione della disponibilità,
sotto il profilo tecnico ed
economico, di sostanze o
tecnologie alternative e degli
sviluppi internazionali nel quadro
del protocollo. iv) Le restrizioni
quantitative complessive per
l'immissione sul mercato e l'uso
per proprio conto da parte dei
produttori e importatori di
bromuro di metile sono indicati
nell'allegato III.
3. i) Fatto salvo il disposto dei
paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 5,
paragrafo 5: a) il livello
calcolato di
idroclorofluorocarburi che i
produttori e gli importatori
immettono sul mercato o usano per
proprio conto nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre 1999 e in
ciascun periodo successivo di 12
mesi non supera la somma: - del
2,6 % del livello calcolato di
clorofluorocarburi immessi sul
mercato o usati per proprio conto
dai produttori e dagli importatori
nel 1989 e - del livello calcolato
di idroclorofluorocarburi immessi
sul mercato o usati per proprio
conto dai produttori e dagli
importatori nel 1989; b) il
livello calcolato di
idroclorofluorocarburi immessi sul
mercato o usati per proprio conto
dai produttori e dagli importatori
nel periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2001 non supera la somma:
- del 2,0 % del livello calcolato
di clorofluorocarburi immessi sul
mercato o usati per proprio conto
dai produttori e dagli importatori
nel 1989 e - del livello calcolato
di idroclorofluorocarburi immessi
sul mercato o usati per proprio
conto dai produttori e dagli
importatori nel 1989; c) il
livello calcolato di
idroclorofluorocarburi immessi sul
mercato o usati per proprio conto
dai produttori e dagli importatori
nel periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2002 non supera l'85 %
del livello calcolato a norma
della lettera b); d) il livello
calcolato di
idroclorofluorocarburi immessi sul
mercato o usati per proprio conto
dai produttori e dagli importatori
nel periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2003 non supera il 45 %
del livello calcolato a norma
della lettera b); e) il livello
calcolato di
idroclorofluorocarburi immessi sul
mercato o usati per proprio conto
dai produttori e dagli importatori
nel periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2004 e in ciascun periodo
successivo di 12 mesi non supera
il 30 % del livello calcolato a
norma della lettera b); f) il
livello calcolato di
idroclorofluorocarburi immessi sul
mercato o usati per proprio conto
dai produttori e dagli importatori
nel periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2008 e in ciascun periodo
successivo di 12 mesi non supera
il 25 % del livello calcolato a
norma della lettera b); g) nessun
produttore o importatore immette
sul mercato o usa per proprio
conto idroclorofluorocarburi dopo
il 31 dicembre 2009; h) ciascun
produttore e importatore provvede
a che il livello calcolato di
idroclorofluorocarburi immesso sul
mercato o usato per proprio conto
nel periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2001 e nel periodo
successivo di 12 mesi fino al 31
dicembre 2002 non superi, in
percentuale dei livelli calcolati
di cui alle lettere da a) a c), la
sua quota di mercato nel 1996. ii)
Anteriormente al 1° gennaio 2001
la Commissione, conformemente alla
procedura di cui all'articolo 18,
paragrafo 2, stabilisce un
meccanismo per l'attribuzione a
ciascun produttore ed importatore
di quote dei livelli calcolati di
cui alle lettere da d) a f),
applicabili dal 1° gennaio al 31
dicembre 2003 e per ogni
successivo periodo di 12 mesi. iii)
Per quanto riguarda i produttori,
le quantità di cui al presente
paragrafo si riferiscono alle
quantità di sostanze vergini di
idroclorofluorocarburi che essi
immettono sul mercato o usano per
proprio conto all'interno della
Comunità e che sono state
prodotte nella Comunità. iv) I
limiti quantitativi complessivi
per l'immissione sul mercato e
l'uso per proprio conto da parte
dei produttori e importatori di
idroclorofluorocarburi sono
indicati nell'allegato III.
4. i) a) Le disposizioni di
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si
applicano all'immissione sul
mercato di sostanze controllate se
esse sono distrutte all'interno
della Comunità con tecnologie
approvate dalle parti; b) le
disposizioni di cui ai paragrafi
1, 2 e 3 non si applicano
all'immissione sul mercato e
all'uso di sostanze controllate se
queste - sono utilizzate come
materia prima o agente di
fabbricazione, ovvero - servono a
soddisfare le richieste per usi
essenziali presentate dagli
utilizzatori muniti di licenza di
cui all'articolo 3, paragrafo 1 e
a soddisfare le richieste per usi
critici da parte degli
utilizzatori di cui all'articolo
3, paragrafo 2 oppure a soddisfare
le richieste per usi temporanei in
caso di emergenza autorizzati ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo
2, punto ii). ii) Le disposizioni
di cui al paragrafo 1 non si
applicano all'immissione sul
mercato, da parte di imprese
diverse da quelle di produzione di
sostanze controllate per la
manutenzione o l'assistenza di
apparecchiature di refrigerazione
o condizionamento d'aria fino al
31 dicembre 1999. iii) Le
disposizioni di cui al paragrafo 1
non si applicano all'uso di
sostanze controllate per la
manutenzione o assistenza di
apparecchiature di refrigerazione
e condizionamento dell'aria o per
i processi relativi alla presa di
impronte fino al 31 dicembre 2000.
iv) Le disposizioni di cui al
paragrafo 1, lettera c), non si
applicano all'immissione sul
mercato e all'uso di halon
recuperati, riciclati o rigenerati
in sistemi di protezione
antincendio esistenti fino al 31
dicembre 2002 e all'immissione sul
mercato e all'uso di halon per usi
critici conformemente all'allegato
VII. Le autorità competenti degli
Stati membri notificano ogni anno
alla Commissione le quantità di
halon utilizzate per gli usi
critici, le misure prese per
ridurre le emissioni ed una stima
delle stesse e le attività in
corso per individuare ed
utilizzare alternative
appropriate. Ogni anno la
Commissione riesamina l'elenco
degli usi critici di cui
all'allegato VII e, se necessario,
adotta modifiche conformemente
alla procedura di cui all'articolo
18, paragrafo 2. v) Ad eccezione
degli usi elencati nell'allegato
VII, i sistemi di protezione
antincendio e gli estintori
contenenti halon sono eliminati
entro il 31 dicembre 2003 e gli
halon recuperati a norma
dell'articolo 16.
5. I produttori o
importatori autorizzati a
immettere sul mercato o utilizzare
per proprio conto le sostanze
controllate di cui al presente
articolo possono cedere i loro
diritti ad altri produttori o
importatori di tale gruppo di
sostanze nella Comunità per tutte
le quantità di tale gruppo di
sostanze stabilite dal presente
articolo o per parte di esse. Tali
cessioni sono preventivamente
notificate alla Commissione. La
cessione del diritto di immissione
sul mercato o di uso non comporta
un diritto supplementare di
produzione o importazione.
6. L'importazione e l'immissione
sul mercato di prodotti e
apparecchiature contenenti
clorofluorocarburi, altri
clorofluorocarburi completamente
alogenati, halon, tetracloruro di
carbonio, 1,1,1-tricloroetano e
idrobromofluorocarburi sono
vietate, ad eccezione di quei
prodotti o apparecchiature per i
quali l'uso della rispettiva
sostanza controllata è stato
autorizzato ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 1, secondo comma o è
elencato nell'allegato VII. I
prodotti e le apparecchiature per
i quali è dimostrato che la data
di fabbricazione è precedente
all'entrata in vigore del presente
regolamento non sono soggetti a
questo divieto.
Articolo
5 - Controllo dell'uso degli
idroclorofluorocarburi
1. Fatte salve le condizioni
seguenti, l'uso di
idroclorofluorocarburi è vietato:
a) negli aerosol; b) come
solventi: i) come solvente in
applicazioni non confinate,
comprese le vasche di pulizia
aperte alla sommità e i sistemi
di rimozione dell'acqua aperti
alla sommità se privi di zone
raffreddate, negli adesivi e negli
agenti di distacco per sformatura
se non utilizzati in
apparecchiature chiuse, per la
pulitura tramite drenaggio in cui
gli idroclorofluorocarburi non
vengono recuperati; ii) dal 1°
gennaio 2002 in tutti gli usi come
solventi, ad eccezione della
pulitura di precisione di
componenti elettrici e di altri
componenti nelle applicazioni
aerospaziali e aeronautiche, per
il quale il divieto entra in
vigore il 31 dicembre 2008; c)
come refrigeranti i) in
apparecchiature fabbricate dopo il
31 dicembre 1995 per i seguenti
usi: - in sistemi non confinati ad
evaporazione diretta, - in
frigoriferi e congelatori
domestici, - nei sistemi di
condizionamento d'aria su
autovetture, trattori, fuoristrada
o rimorchi, funzionanti con
qualsiasi fonte energetica, tranne
per usi militari, per i quali il
divieto entra in vigore il 31
dicembre 2008, - nel
condizionamento d'aria di mezzi di
trasporto pubblico su strada; ii)
nel condizionamento d'aria di
mezzi di trasporto su rotaia, in
apparecchiature fabbricate dopo il
31 dicembre 1997; iii) dal 1°
gennaio 2000, in apparecchiature
fabbricate dopo il 31 dicembre
1999 per i seguenti usi: -
depositi e magazzini frigoriferi
pubblici e adibiti alla
distribuzione, - per
apparecchiature di potenza
misurata all'albero motore pari o
superiore a 150 kW; iv) dal 1°
gennaio 2001, in tutte le altre
apparecchiature di refrigerazione
e condizionamento d'aria
fabbricate dopo il 31 dicembre
2000, ad eccezione delle
apparecchiature di condizionamento
fisse con capacità di
raffreddamento inferiore a 100 kW,
per le quali l'uso di
idroclorofluorocarburi è vietato
dal 1° luglio 2002 nelle
apparecchiature prodotte dopo il
30 giugno 2002, e dei sistemi
reversibili di condizionamento
d'aria/pompe di calore, per i
quali l'uso di
idroclorofluorocarburi è vietato
dal 1° gennaio 2004 in tutte le
apparecchiature fabbricate dopo il
31 dicembre 2003; v) dal 1°gennaio
2010, l'uso di
idroclorofluorocarburi vergini è
vietato nella manutenzione e
assistenza delle apparecchiature
di refrigerazione e
condizionamento d'aria esistenti a
tale data; a decorrere dal 1°
gennaio 2015, tutti gli
idrofluorocarburi sono vietati.
Anteriormente al 31 dicembre 2008
la Commissione esamina la
disponibilità tecnica ed
economica di alternative agli
idroclorofluorocarburi riciclati.
L'esame tiene conto della
disponibilità di alternative agli
idroclorofluorocarburi
tecnicamente ed economicamente
praticabili nelle apparecchiature
di refrigerazione esistenti al
fine di evitare l'indebito
abbandono di apparecchiature. Le
alternative da esaminare devono
avere sull'ambiente un effetto
sensibilmente meno nocivo rispetto
agli idroclorofluorocarburi. La
Commissione presenta i risultati
dell'esame al Parlamento europeo e
al Consiglio. Se del caso decide,
secondo la procedura di cui
all'articolo 18, paragrafo 2 se
modificare il termine del 1°
gennaio 2015. d) per la produzione
di schiume: i) per la produzione
di tutte le schiume, ad eccezione
delle schiume a pelle integrale
per applicazioni di sicurezza e
delle schiume isolanti rigide; ii)
dal 1° ottobre 2000, per la
produzione di schiume a pelle
integrale per applicazioni di
sicurezza e di schiume isolanti
rigide a base di polietilene; iii)
dal 1° gennaio 2002, per la
produzione di schiume isolanti
rigide di polistirene estruso,
tranne se sono usate per
isolamento nel trasporto; iv) dal
1° gennaio 2003, per la
produzione di schiume di
poliuretano per elettrodomestici,
di schiume flessibili di
poliuretano laminate in superficie
e di pannelli continui di
poliuretano, tranne se questi due
ultimi articoli sono usati per
isolamento nel trasporto; v) dal 1°
gennaio 2004, per la produzione di
tutte le schiume, incluse schiume
di poliuretano spray e a blocchi;
e) come gas vettore di sostanze di
sterilizzazione in sistemi chiusi,
in apparecchiature fabbricate dopo
il 31 dicembre 1997; f) in tutte
le altre applicazioni.
2. In deroga al paragrafo 1, è
consentito l'uso di
idroclorofluorocarburi: a) per
scopi di laboratorio, compresa la
ricerca e sviluppo; b) come
materia prima; c) come agente di
fabbricazione.
3. In deroga al paragrafo 1 l'uso
di idroclorofluorocarburi come
agenti antincendio nei sistemi di
protezione antincendio esistenti
può essere consentito ai fini di
sostituzione degli halon negli usi
previsti nell'allegato VII, alle
seguenti condizioni: - gli halon
contenuti in tali sistemi di
protezione antincendio vengono
integralmente sostituiti, - gli
halon ritirati vengono distrutti,
- il 70 % dei costi di distruzione
sono sostenuti dal fornitore degli
idroclorofluorocarburi, - ogni
anno gli Stati membri che
applicano questa disposizione
comunicano alla Commissione il
numero di impianti e i
quantitativi di halon interessati
dalla stessa.
4. L'importazione e l'immissione
sul mercato di prodotti e
apparecchiature contenenti
idroclorofluorocarburi soggetti ad
un uso limitato, a norma del
presente articolo, sono vietate
dalla data di entrata in vigore
delle restrizioni all'uso. I
prodotti e le apparecchiature per
i quali è dimostrato che la data
di fabbricazione è precedente
alla data delle restrizioni
all'uso non sono soggetti a questo
divieto.
5. Fino al 31 dicembre 2009 le
restrizioni all'uso di cui al
presente articolo non si applicano
all'uso di idroclorofluorocarburi
per la fabbricazione di prodotti
destinati all'esportazione in
paesi in cui l'uso di
idroclorofluorocarburi in tali
prodotti è ancora consentito.
6. La Commissione, conformemente
alla procedura di cui all'articolo
18, paragrafo 2, in base
all'esperienza acquisita con
l'applicazione del presente
regolamento e al progresso
tecnico, può modificare l'elenco
e le date di cui al paragrafo 1,
senza in alcun caso prorogare i
termini ivi previsti, fatte salve
le deroghe di cui al paragrafo 7.
7. La Commissione, a richiesta di
un'autorità competente di uno
Stato membro e conformemente alla
procedura di cui all'articolo 18,
paragrafo 2, può autorizzare una
deroga temporanea al paragrafo 1
del presente articolo e
all'articolo 4, paragrafo 3, per
consentire l'uso e l'immissione
sul mercato di
idroclorofluorocarburi, qualora
sia dimostrato che, per un
particolare uso, non sono
disponibili o applicabili sostanze
o tecnologie alternative,
praticabili sotto il profilo
tecnico ed economico. La
Commissione informa senza indugio
gli Stati membri sulle deroghe
accordate.
CAPITOLO
III - COMMERCIALIZZAZIONE
Articolo
6 - Licenze di importazione da
paesi terzi
1. L'immissione in libera
pratica nella Comunità o il
perfezionamento attivo di sostanze
controllate sono soggetti alla
presentazione di una licenza di
importazione. Le licenze sono
rilasciate dalla Commissione
previa verifica del rispetto degli
articoli 6, 7, 8 e 13. La
Commissione trasmette copia della
licenza all'autorità competente
dello Stato membro nel quale le
sostanze saranno importate. A tal
fine, ciascuno Stato membro
designa la propria autorità
competente. Le sostanze
controllate dei gruppi I, II, III,
IV e V, elencate nell'allegato I,
non sono importate per il
perfezionamento attivo.
2. La licenza, se comporta una
procedura di perfezionamento
attivo, può essere rilasciata
solo se le sostanze controllate
sono usate nel territorio doganale
della Comunità nell'ambito del
sistema di sospensione di cui
all'articolo 114, paragrafo 2,
lettera a), del regolamento (CEE)
n. 2913/92, a condizione che i
prodotti compensatori vengano
riesportati verso uno Stato in cui
la produzione, il consumo o
l'importazione di tale sostanza
controllata non sono vietati. La
licenza è rilasciata soltanto
dopo approvazione dell'autorità
competente dello Stato membro in
cui ha luogo il perfezionamento
attivo.
3. La domanda di licenza contiene:
a) il nome e l'indirizzo
dell'importatore e
dell'esportatore; b) il paese di
esportazione; c) il paese di
destinazione finale qualora le
sostanze controllate siano usate
nel territorio doganale della
Comunità nell'ambito della
procedura di perfezionamento
attivo di cui al paragrafo 2; d)
la descrizione di ciascuna
sostanza controllata, compresi: -
la designazione commerciale, - la
descrizione e il codice della
nomenclatura combinata, come
indicato nell'allegato IV, - la
natura della sostanza (vergine,
recuperata o rigenerata), - la
quantità della sostanza espressa
in chilogrammi; e) la finalità
dell'importazione proposta; f) se
conosciuti, l'indicazione del
luogo e della data
dell'importazione proposta e, se
del caso, eventuali modifiche di
tali dati.
4. La Commissione può richiedere
un certificato che attesti la
natura delle sostanze da
importare.
5. La Commissione può,
conformemente alla procedura di
cui all'articolo 18, paragrafo 2,
modificare l'elenco delle voci
riportate al paragrafo 3 e
nell'allegato IV.
Articolo
7 - Importazioni di sostanze
controllate da paesi terzi
L'immissione in libera pratica
nella Comunità di sostanze
controllate importate da paesi
terzi è soggetta a restrizioni
quantitative. Le restrizioni sono
fissate e alle imprese sono
assegnate quote per il periodo
compreso tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 1999 e per ciascun
periodo successivo di 12 mesi,
conformemente alla procedura di
cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Le quote sono assegnate solo: a)
per le sostanze controllate dei
gruppi VI e VIII di cui
all'allegato I; b) per le sostanze
controllate impiegate per usi
essenziali o critici o per
applicazioni di quarantena o per
trattamento anteriore al
trasporto; c) per le sostanze
controllate usate come materia
prima o come agente di
fabbricazione; d) alle imprese che
hanno impianti di distruzione, per
le sostanze controllate recuperate
se le sostanze controllate vengono
distrutte nella Comunità con
tecnologie approvate dalle parti.
Articolo
8 - Importazioni di sostanze
controllate da Stati non parti del
protocollo
Sono vietati l'immissione in
libera pratica nella Comunità e
il perfezionamento attivo di
sostanze controllate importate da
Stati non parti del protocollo.
Articolo
9 - Importazioni di prodotti
contenenti sostanze controllate
da Stati non parti del protocollo
1. È vietata l'immissione in
libera pratica nella Comunità di
prodotti e apparecchiature
contenenti sostanze controllate
importati da Stati non parti del
protocollo.
2. L'allegato V riporta a titolo
orientativo per le autorità
doganali degli Stati membri un
elenco di prodotti contenenti
sostanze controllate e i codici
della nomenclatura combinata.
Conformemente alla procedura di
cui all'articolo 18, paragrafo 2,
la Commissione può aggiungere e
sopprimere voci o modificare tale
elenco sulla base degli elenchi
redatti dalle parti.
Articolo
10 - Importazioni di prodotti
fabbricati con sostanze
controllate
da Stati non parti del protocollo
Alla luce della decisione
delle parti, il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta
le norme relative all'immissione
in libera pratica nella Comunità
di prodotti fabbricati impiegando
sostanze controllate, ma non
contenenti sostanze identificabili
come sostanze controllate,
importati da Stati non parti del
protocollo. Nell'identificazione
di detti prodotti sono rispettate
le avvertenze tecniche fornite
periodicamente alle parti. Il
Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
Articolo
11 - Esportazione di sostanze
controllate o prodotti contenenti
sostanze controllate
1. Sono vietate le
esportazioni dalla Comunità di
clorofluorocarburi, altri
clorofluorocarburi completamente
alogenati, halon, tetracloruro di
carbonio, 1,1,1-tricloroetano e
idrobromofluorocarburi o di
prodotti e apparecchiature,
diversi dagli effetti personali,
che contengono queste sostanze o
che continuano a funzionare solo
se alimentati con tali sostanze.
Il divieto non si applica alle
esportazioni di: a) sostanze
controllate la cui produzione è
stata autorizzata ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 6, per
soddisfare al fabbisogno interno
fondamentale delle parti a norma
dell'articolo 5 del protocollo; b)
sostanze controllate prodotte ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo
7, per soddisfare usi essenziali o
critici delle parti; c) prodotti o
apparecchiature contenenti
sostanze controllate prodotte ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo
5, o importate ai sensi
dell'articolo 7, lettera b); d)
prodotti o apparecchiature
contenenti halon, per soddisfare
gli usi critici di cui
all'allegato VII; e) sostanze
controllate per l'uso come materia
prima o come agente di
fabbricazione.
2. Sono vietate le esportazioni
dalla Comunità di bromuro di
metile verso Stati non parti del
protocollo.
3. Dal 1° gennaio 2004 sono
vietate le esportazioni dalla
Comunità di
idroclorofluorocarburi verso Stati
non parti del protocollo. La
Commissione, conformemente alla
procedura di cui all'articolo 18,
paragrafo 2, esamina la succitata
data alla luce degli sviluppi
internazionali pertinenti
nell'ambito del protocollo e la
modifica se del caso.
Articolo
12 - Autorizzazioni
all'esportazione
1. Le esportazioni dalla
Comunità di sostanze controllate
sono soggette ad autorizzazione.
Tale autorizzazione è rilasciata
dalla Commissione alle imprese per
il periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2001 e per ciascun
periodo successivo di 12 mesi,
previa verifica dell'osservanza
dell'articolo 11. La Commissione
invia copia di ogni autorizzazione
all'esportazione all'autorità
competente dello Stato membro
interessato.
2. La domanda di autorizzazione
all'esportazione contiene: a) il
nome e l'indirizzo
dell'esportatore e del produttore,
se diverso dal primo; b) la
descrizione delle sostanze
controllate da esportare,
compresi: - la designazione
commerciale, - la descrizione e il
codice della nomenclatura
combinata di cui all'allegato IV,
- la natura della sostanza
(vergine, recuperata o
rigenerata); c) la quantità
totale di ogni sostanza da
esportare; d) il paese o i paesi
di destinazione finale delle
sostanze controllate; e) la
finalità dell'esportazione.
3. Ogni esportatore notifica alla
Commissione le eventuali
variazioni intervenute nel periodo
di validità dell'autorizzazione,
relativamente ai dati notificati
ai sensi del paragrafo 2. Ogni
esportatore comunica i dati alla
Commissione conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo
19.
Articolo
13 - Autorizzazione eccezionale
agli scambi con Stati non parti
del protocollo
In deroga all'articolo 8,
all'articolo 9, paragrafo 1,
all'articolo 10, all'articolo 11,
paragrafo 2, e all'articolo 11,
paragrafo 3, gli scambi di
sostanze controllate e di prodotti
contenenti e/o fabbricati con una
o più di queste sostanze con
Stati non parti del protocollo
possono essere autorizzati dalla
Commissione qualora sia accertato,
in una riunione delle parti, che
tali Stati ottemperano pienamente
al disposto del protocollo e hanno
presentato la relativa
documentazione in conformità
dell'articolo 7 del medesimo. La
Commissione decide secondo la
procedura di cui all'articolo 18,
paragrafo 2, del presente
regolamento.
Articolo
14 - Scambi con territori non
soggetti al protocollo
1. Fatte salve eventuali
decisioni ai sensi del paragrafo
2, le disposizioni degli articoli
8 e 9, dell'articolo 11, paragrafo
2 e dell'articolo 11, paragrafo 3,
si applicano a qualsiasi
territorio non contemplato dal
protocollo così come si applicano
a Stati non parti del protocollo.
2. Qualora le autorità di un
territorio non contemplato dal
protocollo si conformino
pienamente a quanto stabilito dal
protocollo ed abbiano presentato
la relativa documentazione in
conformità dell'articolo 7 del
medesimo, la Commissione può
decidere che le disposizioni degli
articoli 8, 9 e 11 del presente
regolamento non si applichino,
parzialmente o totalmente, a detto
territorio. La Commissione decide
secondo la procedura di cui
all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo
15 - Informazione degli Stati
membri
La Commissione informa senza
indugio gli Stati membri di tutti
i provvedimenti da essa adottati a
norma degli articoli 6, 7, 9, 12,
13 e 14.
CAPITOLO IV - CONTROLLO DELLE
EMISSIONI
Articolo
16 - Recupero delle sostanze
controllate usate
1. Le sostanze contenute in: -
apparecchiature di refrigerazione
e di condizionamento d'aria e
pompe di calore, tranne i
frigoriferi e i congelatori
domestici, - apparecchiature
contenenti solventi, - sistemi di
protezione antincendio ed
estintori, sono recuperate per
essere distrutte con tecnologie
approvate dalle parti o ogni altra
tecnologia di distruzione
accettabile dal punto di vista
ambientale, oppure per essere
riciclate o rigenerate nel corso
delle operazioni di manutenzione e
riparazione delle apparecchiature
o prima che tali apparecchiature
siano smantellate o eliminate.
2. Le sostanze controllate
contenute in frigoriferi e
congelatori domestici sono
recuperate e trattate come
indicato nel paragrafo 1 dopo il
31 dicembre 2001.
3. Le sostanze controllate
contenute in prodotti, impianti e
apparecchiature diversi da quelli
indicati nei paragrafi 1 e 2 sono
recuperate, se fattibile, e
trattate come indicato nel
paragrafo 1.
4. Le sostanze controllate non
sono immesse sul mercato in
contenitori a perdere, tranne se
impiegate per usi essenziali.
5. Gli Stati membri agiscono per
promuovere il recupero, il
riciclaggio, la rigenerazione e la
distruzione delle sostanze
controllate e conferiscono agli
utenti, ai tecnici della
refrigerazione o ad altri
organismi appropriati la
responsabilità di assicurare il
rispetto delle disposizioni del
paragrafo 1. Gli Stati membri
definiscono i requisiti
professionali minimi del personale
utilizzato. Entro il 31 dicembre
2001 gli Stati membri comunicano
alla Commissione i programmi
relativi ai suddetti requisiti
professionali. La Commissione
valuta le misure adottate dagli
Stati membri. Alla luce di tale
valutazione e di informazioni
tecniche o di pertinenti
informazioni di altro tipo, la
Commissione, se del caso, propone
misure concernenti detti requisiti
professionali minimi.
6. Gli Stati membri notificano
alla Commissione entro il 31
dicembre 2001 i sistemi istituiti
per promuovere il recupero delle
sostanze controllate usate,
inclusi gli impianti disponibili,
e le quantità di sostanze
controllate usate, recuperate,
riciclate, rigenerate o distrutte.
7. Il presente articolo non
pregiudica la direttiva 75/442/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1975,
relativa ai rifiuti(8) e le misure
adottate in forza dell'articolo 2,
paragrafo 2, di detta direttiva.
Articolo
17 - Fughe di sostanze
controllate
1. Sono adottate tutte le
misure precauzionali praticabili
per evitare e ridurre al minimo
fughe di sostanze controllate. In
particolare le apparecchiature
fisse contenenti liquido
refrigerante in quantità
superiore a 3 kg sono controllate
annualmente onde verificare la
presenza di fughe. Gli Stati
membri definiscono i requisiti
professionali minimi del personale
utilizzato. Entro il 31 dicembre
2001 gli Stati membri comunicano
alla Commissione i programmi
relativi ai suddetti requisiti
professionali. La Commissione
valuta le misure adottate dagli
Stati membri. Alla luce di tale
valutazione e di informazioni
tecniche o di pertinenti
informazioni di altro tipo, la
Commissione, se del caso, propone
misure concernenti detti requisiti
professionali minimi. La
Commissione promuove
l'elaborazione di norme europee
relative al controllo delle fughe
e al recupero delle sostanze
fuoriuscite da apparecchiature
commerciali e industriali di
condizionamento d'aria e di
refrigerazione, da sistemi
antincendio e da apparecchiature
contenenti solventi nonché, ove
opportuno, ai requisiti tecnici in
materia di sistemi di
refrigerazione a prova di fughe.
2. Sono adottate tutte le misure
precauzionali praticabili per
evitare e ridurre al minimo fughe
di bromuro di metile da impianti
di fumigazione e da operazioni in
cui è usato bromuro di metile. Se
il bromuro di metile è usato per
la fumigazione del terreno, è
obbligatorio l'uso di film
plastici virtualmente impermeabili
per un periodo sufficiente di
tempo, o di altre tecniche che
garantiscano almeno lo stesso
livello di protezione
dell'ambiente. Gli Stati membri
definiscono i requisiti
professionali minimi per il
personale utilizzato.
3. Sono adottate tutte le misure
precauzionali praticabili per
evitare e ridurre al minimo fughe
di sostanze controllate usate come
materia prima o agente di
fabbricazione.
4. Sono adottate tutte le misure
precauzionali praticabili per
evitare e ridurre al minimo fughe
di sostanze controllate prodotte
involontariamente durante la
fabbricazione di altri prodotti
chimici.
5. La Commissione elabora, se del
caso, note informative che
descrivano le migliori tecnologie
disponibili e le migliori pratiche
ambientali concernenti la
prevenzione e la riduzione al
minimo delle fughe e delle
emissioni di sostanze controllate,
e ne cura la diffusione.
CAPITOLO V - COMITATO,
COMUNICAZIONE DEI DATI, ISPEZIONE
E SANZIONI
Articolo
18 - Comitato
1. La Commissione è assistita
da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo,
si applicano gli articoli 4 e 7
della decisione 1999/468/CE
tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa. Il
periodo di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, della decisione
1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.
Articolo
19 - Comunicazione dei dati
1. Entro il 31 marzo di ogni
anno, ciascun produttore,
importatore e esportatore di
sostanze controllate comunica alla
Commissione, inviandone copia
all'autorità competente dello
Stato membro interessato, per il
periodo 1° gennaio - 31 dicembre
dell'anno precedente e per
ciascuna sostanza controllata, i
dati specificati di seguito.
L'articolazione di tale
comunicazione è definita
conformemente alla procedura di
cui all'articolo 18, paragrafo 2.
a) Ogni produttore comunica: - la
sua produzione totale di ciascuna
sostanza controllata, - la
produzione immessa sul mercato o
usata dal produttore per proprio
conto nella Comunità,
distinguendo la produzione usata
come materia prima, come agente di
fabbricazione quarantena e
trattamento anteriore al trasporto
e per altri usi, - la produzione
per soddisfare usi essenziali o
critici nella Comunità, per la
quale è stata ottenuta licenza ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo
4, - la produzione autorizzata ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 6
per soddisfare al fabbisogno
interno fondamentale delle parti
ai sensi dell'articolo 5 del
protocollo, - la produzione
autorizzata ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 7 per soddisfare usi
essenziali o critici delle parti,
- l'aumento della produzione
autorizzata ai sensi dell'articolo
3, paragrafi 8, 9 e 10 per ragioni
di razionalizzazione industriale,
- le quantità riciclate,
rigenerate o distrutte, - gli
stock. b) Ogni importatore,
compresi i produttori che svolgono
anche attività di importazione,
comunica: - le quantità immesse
in libera pratica nella Comunità,
distinguendo le importazioni per
uso come materia prima e come
agente di fabbricazione, quelle
per usi essenziali o critici per i
quali è stata ottenuta licenza ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo
4, quelle per applicazioni di
quarantena o per trattamento
anteriore al trasporto e quelle
destinate alla distruzione, - le
quantità di sostanze controllate
introdotte nella Comunità
nell'ambito della procedura di
perfezionamento attivo, - le
quantità di sostanze controllate
usate importate per essere
riciclate o rigenerate, - gli
stock. c) Ogni esportatore,
compresi i produttori che svolgono
anche attività di esportazione,
comunica: - le quantità di
sostanze controllate esportate
dalla Comunità, comprese le
sostanze riesportate nell'ambito
della procedura di perfezionamento
attivo, distinguendo le quantità
esportate in ciascun paese di
destinazione e le quantità
esportate per uso come materia
prima e come agente di
fabbricazione, quelle per usi
essenziali, per usi critici,
quelle per applicazioni di
quarantena o per trattamento
anteriore al trasporto, quelle per
soddisfare al fabbisogno interno
fondamentale delle parti ai sensi
dell'articolo 5 del protocollo e
quelle destinate alla distruzione,
- le quantità di sostanze
controllate usate, esportate per
essere riciclate o rigenerate, -
gli stock.
2. Le autorità doganali degli
Stati membri restituiscono ogni
anno alla Commissione, entro il 31
dicembre, i documenti timbrati
relativi alle licenze. 3.
Anteriormente al 31 marzo di ogni
anno, ciascun utilizzatore
autorizzato ad avvalersi di una
deroga per uso essenziale ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1,
comunica alla Commissione,
inviandone copia all'autorità
competente dello Stato membro
interessato, relativamente a ogni
sostanza per la quale ha ottenuto
l'autorizzazione, il tipo di uso,
le quantità utilizzate l'anno
precedente, quelle detenute in
stock, quelle riciclate o
distrutte e le quantità dei
prodotti contenenti tali sostanze
immesse sul mercato comunitario
e/o esportate.
4. Anteriormente al 31 marzo di
ogni anno, ciascuna impresa
autorizzata ad usare sostanze
controllate come agente di
fabbricazione comunica alla
Commissione le quantità
utilizzate l'anno precedente,
nonché una stima delle emissioni
prodotte durante l'uso.
5. La Commissione adotta le misure
opportune per tutelare la
riservatezza dei dati che le sono
comunicati.
6. La Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 18,
paragrafo 2, può modificare le
prescrizioni in materia di
comunicazione dei dati di cui ai
paragrafi da 1 a 4, per
ottemperare al protocollo o per
migliorare l'attuazione concreta
di tali prescrizioni.
Articolo
20 - Ispezione
1. Nell'esecuzione dei compiti
ad essa assegnati in forza del
presente regolamento, la
Commissione può ottenere tutte le
informazioni necessarie dai
governi e dalle autorità
competenti degli Stati membri,
nonché dalle imprese.
2. Quando invia una richiesta di
informazioni a un'impresa, la
Commissione ne invia
contemporaneamente copia
all'autorità competente dello
Stato membro nel cui territorio
l'impresa ha sede, unendovi la
motivazione della richiesta.
3. Le autorità competenti degli
Stati membri svolgono le indagini
che la Commissione ritiene
necessarie in forza del presente
regolamento. Gli Stati membri
effettuano inoltre controlli a
campione sulle importazioni di
sostanze controllate e ne
comunicano alla Commissione il
calendario e i risultati.
4. Previo accordo fra la
Commissione e l'autorità
competente dello Stato membro nel
cui territorio si deve svolgere
l'indagine, i funzionari della
Commissione assistono i funzionari
dell'autorità nazionale nello
svolgimento dei loro compiti.
5. La Commissione adotta i
provvedimenti atti ad incentivare
un adeguato scambio di
informazioni e la cooperazione tra
le autorità nazionali e tra
questi ultime e la Commissione. La
Commissione adotta le misure
opportune per tutelare la
riservatezza delle informazioni
ottenute in virtù del presente
articolo.
Articolo
21 - Sanzioni
Gli Stati membri determinano
le necessarie sanzioni da irrogare
in caso di violazione del presente
regolamento. Le sanzioni sono
efficaci, proporzionate e
dissuasive. Gli Stati membri
notificano le disposizioni
relative alle sanzioni alla
Commissione entro il 31 dicembre
2000, nonché, quanto prima
possibile, le relative modifiche.
CAPITOLO VI - SOSTANZE NUOVE
Articolo
22 - Sostanze nuove
1. È vietata la produzione,
l'immissione in libera pratica
nella Comunità e il
perfezionamento attivo,
l'immissione sul mercato e l'uso
delle nuove sostanze di cui
all'allegato II. Tale divieto non
si applica alle nuove sostanze se
utilizzate come materia prima.
2. La Commissione presenta, se del
caso, proposte relative
all'inclusione nell'allegato II,
di sostanze diverse dalle sostanze
controllate ma che il comitato di
valutazione scientifica istituito
nel quadro del protocollo
considera abbiano un notevole
potenziale di riduzione
dell'ozono, incluse eventuali
deroghe al paragrafo 1.
CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
23 - Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 3093/94
è abrogato dal 1° ottobre 2000.
I riferimenti al regolamento
abrogato si intendono fatti al
presente regolamento.
Articolo
24 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra
in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1°
ottobre 2000.
Il
presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29
giugno 2000.
Per
il Parlamento europeo La
Presidente N. Fontaine
Per
il Consiglio Il Presidente M.
Marques da Costa
Decreto Ministero Ambiente e T.T. 3 ottobre 2001
Recupero,
riciclo, rigenerazione e
distruzione degli halon
(Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale italiana n. 249 del 25
ottobre 2001)
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Vista
la legge
28 dicembre 1993, n. 549,
così come modificata dalla legge
16 giugno 1997, n. 179,
recante misure a tutela dell'ozono
stratosferico;
Visti
in particolare l'art. 3, comma 3,
primo capoverso della citata
legge, che prevede che i tempi e
le modalità per la cessazione
dell'utilizzazione delle sostanze
di cui alla tabella A e B della
citata legge siano stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle
attività produttive, l'art. 6,
comma 1, che fa divieto di
disperdere nell'ambiente le
sostanze lesive e fa obbligo a
tutti i detentori di conferire,
tra l'altro, le sostanze lesive ai
centri di raccolta autorizzati,
nonché l'art. 6, comma 5, della
citata legge che prevede che il
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto
con il Ministero delle attività
produttive, del commercio e
dell'artigianato promuova la
conclusione di accordi di
programma con le imprese che
producono, utilizzano, immettono
al consumo e recuperano le
sostanze lesive;
Visto
il decreto ministeriale 26 marzo
1996 del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
"Attuazione del decreto-legge
10 febbraio 1996, n. 56, sulle
sostanze dannose per la fascia di
ozono stratosferico",
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996;
Visto
il decreto ministeriale 10 marzo
1999 del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
"Proroga dei termini per la
dismissione dei gas halon",
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 aprile
1999;
Viste
le decisioni X/7 e X/16 adottate
al Cairo il 24 novembre 1998 dalla
decima conferenza delle Parti del Protocollo
di Montreal, secondo cui,
entro il 2000, i Paesi firmatari
devono stabilire una strategia
nazionale per la dismissione dell'halon
e devono considerare in modo
integrato i programmi per la
protezione della fascia di ozono
stratosferico e per la prevenzione
dei cambiamenti climatici;
Vista
la decisione XI/16 adottata a
Pechino il 3 dicembre 1999 dalla
undicesima conferenza delle Parti
del Protocollo di Montreal,
secondo la quale i Paesi
industrializzati firmatari devono
presentare, entro il 2001, una
strategia nazionale per il
recupero, il riciclaggio e la
distruzione dei clorofluorocarburi
da prodotti ed apparecchiature;
Visto
il regolamento
(CE) n. 2037/2000 sulle
sostanze che riducono lo strato di
ozono;
Considerata
la necessità di provvedere
urgentemente a disciplinare il
recupero e la distruzione dei clorofluorocarburi
utilizzati nelle apparecchiature
di refrigerazione e
condizionamento d'aria;
Considerato
che l'Italia intende favorire la
cessazione dell'impiego degli
halon, in conformità con le
citate decisioni;
Considerato
che l'Italia intende perseguire
gli obiettivi per la protezione
dell'ozonosfera e del clima
globale in modo coordinato, ai
sensi dell'art. 130T del Trattato
di Roma;
Considerato
che, peraltro costituisce
principio generale del diritto
comunitario e del diritto
nazionale quello di proporzionalità
dell'azione amministrativa,
principio espressamente ribadito
dall'art. 21 del citato
regolamento (CE) n. 2037/2000;
Considerato
pertanto che appare necessario
prescrivere il divieto di uso
degli idroclorofluorocarburi
nel settore antincendio a partire
dalla data di scadenza fissata
dall'art. 3, comma 3, della legge
28 dicembre 1993, n. 549, come
modificata dalla legge 16 giugno
1997, n. 179, sulla base del
citato principio di proporzionalità;
DECRETA
Art.
1.
Ai
fini del presente decreto si
intende per:
a)
"halon", le sostanze
controllate lesive dell'ozono
stratosferico elencate nella
tabella A, gruppo II allegata
alla legge del 28 dicembre 1993,
n. 549, nonché quelle contenute
nell'allegato I, gruppo III del
regolamento (CE) n. 2037/2000;
b)
"clorofluorocarburi",
le sostanze controllate lesive
dell'ozono stratosferico
elencate nella tabella A, gruppo
I allegata alla legge 28
dicembre 1993, n. 549, nonché
quelle contenute nell'allegato
I, gruppo I e II del regolamento
(CE) n. 2037/2000;
c)
"idroclorofluorocarburi",
le sostanze controllate lesive
dell'ozono stratosferico
elencate nella tabella B, gruppo
I allegata alla legge 28
dicembre 1993, n. 549, nonché
quelle contenute nell'allegato
I, gruppo VIII del regolamento
(CE) n. 2037/2000;
d)
"potenziale di riduzione
dello strato di ozono - ODP",
il valore specificato nella
terza colonna dell'allegato I
del regolamento (CE) n.
2037/2000, esprimente l'effetto
potenziale di ciascuna sostanza
controllata sullo strato di
ozono stratosferico;
e)
"indice di effetto serra -
GWP orizzonte 100 anni", il
valore specificato nella quinta
colonna della tabella 10.8 del
Scientific Assessment of Ozone
Depletion: 1998, esprimente
l'effetto di ciascuna sostanza
controllata sul riscaldamento
globale dell'atmosfera;
f)
"indice di permanenza in
atmosfera - ALT", il valore
specificato nella terza colonna
della tabella 10.8 del
Scientific Assessment of Ozone
Depletion: 1998, esprimente il
tempo di vita in atmosfera di
ciascuna sostanza controllata;
g)
"uso", l'impiego di
halon, clorofluorocarburi e
idroclorofluorocarburi nella
manutenzione, in particolare
nella ricarica, di
apparecchiature e impianti
antincendio, di refrigerazione e
condizionamento d'aria;
h)
"recupero", la
raccolta e lo stoccaggio di
sostanze controllate effettuati
nel corso delle operazioni di
manutenzione o prima dello
smantellamento degli impianti;
i)
"riciclo", la
riutilizzazione di sostanze
controllate recuperate previa
effettuazione di un processo di
pulitura di base quale la
filtrazione e l'essiccazione;
j)
"rigenerazione", il
trattamento e la valorizzazione
delle sostanze controllate
recuperate attraverso operazioni
quali filtrazione, essiccazione,
distillazione e trattamento
chimico, allo scopo di riportare
la sostanza a determinate
caratteristiche di funzionalità;
k)
"distruzione",
trasformazione permanente o
decomposizione di tutta o una
porzione significante di
sostanza controllata mediante
tecnologie approvate dalle Parti
del Protocollo di Montreal sulle
sostanze dannose per la fascia
di ozono;
l)
"Ministeri
competenti", il Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio e il Ministero delle
attività produttive.
Capo
I - halon
Art.
2.
1.
L'uso di halon vergine,
recuperato, riciclato o
rigenerato, è vietato.
2.
Entro dodici mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto gli
halon contenuti nei sistemi di
protezione antincendio e negli
estintori devono essere recuperati
ai fini e con le modalità
previste dall'art. 4.
3.
Il divieto di cui al comma 1 del
presente articolo non si applica
limitatamente all'uso di halon
riciclato o rigenerato, ai sistemi
di protezione antincendio e agli
estintori destinati alla:
a)
protezione dei vani motore,
dell'avionica, dei compartimenti
di carico e delle cabine degli
aerei civili e militari;
b) protezione dei vani motore e
delle sale di controllo delle
imbarcazioni militari;
c) soppressione delle esplosioni
e inertizzazione di mezzi
militari;
d) protezione delle piattaforme
petrolifere.
Art.
3.
1.
Chiunque all'entrata in vigore del
presente decreto utilizzi halon
per gli usi elencati all'art. 2,
comma 3, deve darne comunicazione
ai Ministeri competenti entro
sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto,
indicando l'ubicazione e la
tipologia dell'uso, la natura e la
quantità della sostanza. Gli
stessi soggetti comunicano
annualmente ai Ministeri
competenti i quantitativi di halon
riciclato o rigenerato utilizzati
nell'anno precedente per la
ricarica o la manutenzione.
Art.
4.
1.
Gli halon devono essere
recuperati, riciclati, rigenerati
o destinati a distruzione dai
"centri autorizzati di
raccolta dell'halon", già
autorizzati ai sensi dell'art. 6
del decreto ministeriale del 26
marzo 1996 "Attuazione del
decreto-legge 10 febbraio 1996, n.
56, sulle sostanze dannose per la
fascia di ozono
stratosferico", ovvero da
altri istituiti ai sensi del
seguente comma 3.
2.
Entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente
decreto, i "centri di
raccolta dell'halon" già
autorizzati, di cui al precedente
comma 1, devono trasmettere ai
Ministeri dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle
attività produttive, la
documentazione relativa a:
a)
procedure utilizzate per il
recupero, la rigenerazione, il
riciclaggio e la distruzione
degli halon;
b) possesso di certificazione
ISO9000 o ISO14001 ovvero altra
certificazione delle procedure e
delle lavorazioni rilasciate da
un Ente riconosciuto;
c) attestati di frequenza ai
corsi di formazione del
personale rilasciati dai
consorzi di appartenenza.
3.
I "centri autorizzati di
raccolta dell'halon" sono
istituiti sulla base di accordi di
programma stipulati tra il
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto
con il Ministero delle attività
produttive, ed i soggetti di cui
all'art. 6, comma 5, della legge
28 dicembre 1993, n. 549, così
come modificata dalla legge 16
giugno 1997, n. 179, nonché i
produttori e gli importatori di
sostanze sostitutive,
singolarmente o in associazione
tra di loro.
4.
I "centri autorizzati di
raccolta dell'halon"
provvedono al recupero, riciclo,
rigenerazione e distruzione degli
halon, in conformità alle vigenti
normative.
5.
Entro novanta giorni dalla
istituzione dei "centri
autorizzati di raccolta dell'halon",
i firmatari degli accordi di
programma ne danno comunicazione
ai Ministeri competenti e
contestualmente inviano la
documentazione relativa a:
a)
le procedure per il recupero,
rigenerazione, riciclaggio e la
distruzione degli halon;
b) le procedure per la
prevenzione o riduzione della
dispersione in atmosfera dell'halon
durante le attività di cui alla
lettera a);
c) i criteri dell'addestramento
e il tipo di personale addetto;
d) le tecniche di distruzione e
chi procederà alle stesse;
e) possesso di certificazione
ISO9000 o ISO14001 ovvero altra
certificazione delle procedure e
delle lavorazioni rilasciate da
un Ente riconosciuto.
6.
Nelle more dell'emanazione dei
decreti di cui all'art. 5, comma
1, lettere e) ed h) e dei
regolamenti di cui all'art. 6,
comma 7, lettere b), c), d) e h)
della legge 28 dicembre 1993, n.
549, così come modificata dalla
legge 16 giugno 1997, n. 179, il
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto
con il Ministero delle attività
produttive approva le procedure di
cui al comma 5 entro un mese dal
ricevimento delle stesse.
7.
I "centri autorizzati di
raccolta dell'halon" devono
comunicare semestralmente, ai
Ministeri competenti le quantità
di halon in ingresso, le quantità
in giacenza, le quantità in
uscita e la loro destinazione per
tipo di sostanza. Nel caso di
avvio a distruzione, deve essere
richiesta a chi provvede alla
stessa una attestazione di
avvenuta distruzione da inviare in
copia ai Ministeri competenti.
Art.
5.
1.
In applicazione di quanto
stabilito dall'art. 5, comma 3,
del regolamento (CE) n. 2037/2000
e nei termini ivi indicati, l'uso
degli idroclorofluorocarburi è
consentito in sostituzione degli
halon nelle applicazioni indicate
in allegato I al presente decreto
purché i valori massimi di GWP,
di ALT e di ODP di detti
idroclorofluorocarburi non
superino rispettivamente 4000, 42
anni e 0,065. Sulla base delle
decisioni della commissione ai
sensi dell'art. 5, comma 6, del
citato regolamento, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede con proprio
decreto, di concerto con il
Ministro delle attività
produttive, ad apportare modifiche
all'allegato I.
2.
L'uso di idroclorofluorocarburi
nei sistemi di protezione
antincendio e negli estintori,
diversi da quelli di cui al comma
1, che alla data del 1 ottobre
2001 funzionano ad
idroclorofluorocarburi è vietato
a partire dal 31 dicembre 2008 in
conformità a quanto stabilito
dall'art. 3, comma 3, della legge
28 dicembre 1993, n. 549.
3.
Gli halon sostituiti di cui al
comma 1, devono essere recuperati
e avviati a distruzione dai
"centri autorizzati di
raccolta dell'halon". Almeno
il 70% dei costi della distruzione
deve essere sostenuto dal
fornitore degli
idroclorofluorocarburi
sostitutivi.
Art.
6.
1.
L'importazione da Paesi terzi
degli halon vergini, recuperati o
riciclati e dei prodotti e
apparecchiature che li contengono,
è vietata.
2.
L'esportazione verso Paesi terzi
di halon vergini, recuperati o
riciclati e dei prodotti e
apparecchiature che li contengono
è regolamentata ai sensi degli
articoli 11 e 12 del regolamento
(CE) n. 2037/2000.
3.
L'esportazione di prodotti e
apparecchiature che contengono gli
halon vergini, recuperati o
riciclati ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera d) del
regolamento (CE) n. 2037/2000
devono essere preventivamente
autorizzati dai Ministeri
competenti.
Capo
II - Clorofluorocarburi (CFC)
Art.
7.
1.
L'uso dei clorofluorocarburi per
la manutenzione e la ricarica di
apparecchiature e impianti di
refrigerazione e condizionamento
è vietato a partire dal 31
dicembre 2000.
2.
L'uso dei clorofluorocarburi
riciclato o rigenerati è
consentito unicamente nei casi
autorizzati dalla Commissione ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del
regolamento (CE) n. 2037/2000.
3.
I clorofluorocarburi contenuti in
apparecchiature e impianti di
refrigerazione e condizionamento
ove sia necessario lo svuotamento
degli stessi nel corso delle
operazioni di manutenzione, o in
caso di smantellamento degli
impianti, devono essere recuperati
ai fini e con le modalità
previste dall'art. 9.
Art.
8.
1.
Chiunque, alla data di entrata in
vigore del presente decreto
detenga nelle apparecchiature e
impianti di refrigerazione e
condizionamento una quantità non
inferiore a 20 kg di
clorofluorocarburi, deve darne
comunicazione ai Ministeri
competenti, entro novanta giorni
dell'entrata in vigore del
presente decreto, indicando
l'ubicazione e la tipologia
dell'apparecchiatura o
dell'impianto, la natura e quantità
della sostanza secondo il formato
di cui all'allegato II.
Art.
9.
1.
I clorofluorocarburi devono essere
recuperati e destinati a
distruzione dai "centri
autorizzati di raccolta dei
clorofluorocarburi" di cui al
comma 2, fatti salvi i
quantitativi necessari di
clorofluorocarburi riciclati o
rigenerati necessari per
soddisfare gli usi di cui all'art.
7, comma 2, nonché quelli
destinati ai casi di cui all'art.
4 comma 4 i) b) del regolamento
(CE) n. 2037/2000.
2.
I "centri autorizzati di
raccolta dei
clorofluorocarburi" sono
istituiti sulla base di accordi di
programma stipulati tra il
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto
con il Ministero delle attività
produttive, ed i soggetti di cui
all'art. 6, comma 5, della legge
28 dicembre 1993, così come
modificata dalla legge 16 giugno
1997, n. 179, nonché i produttori
e gli importatori di sostanze
sostitutive, singolarmente o in
associazione tra di loro.
3.
I "centri autorizzati di
raccolta dei
clorofluorocarburi"
provvedono al recupero, riciclo,
rigenerazione e distruzione dei
clorofluorocarburi in conformità
alle normative vigenti.
4.
Entro novanta giorni dalla
istituzione dei "centri
autorizzati di raccolta dei
clorofluorocarburi", i
firmatari degli accordi di
programma ne danno comunicazione
ai Ministeri competenti e
contestualmente inviano la
documentazione relativa a:
a)
le procedure per il recupero,
rigenerazione, riciclaggio e la
distruzione dei
clorofluorocarburi;
b) le procedure per la
prevenzione o riduzione della
dispersione in atmosfera dei
clorofluorocarburi durante le
attività di cui alla lettera
a);
c) i criteri dell'addestramento
e il tipo di personale addetto;
d) le tecniche di distruzione e
chi procederà alle stesse;
e) possesso di certificazione
ISO9000 o ISO14001 ovvero altra
certificazione delle procedure e
delle lavorazioni rilasciate da
un Ente riconosciuto.
5.
Nelle more dell'emanazione dei
decreti di cui all'art. 5, comma
1, lettere e) ed h) e dei
regolamenti di cui all'art. 6,
comma 7, lettere b), c), d) e h)
della legge 28 dicembre 1993 così
come modificata dalla legge 16
giugno 1997, n. 179, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il
Ministero delle attività
produttive approva le procedure di
cui al comma precedente entro un
mese dal ricevimento delle stesse.
6.
All'atto della istituzione e poi
semestralmente, i centri di
raccolta di cui al comma 2 devono
comunicare ai Ministeri competenti
le quantità di clorofluorocarburi
in ingresso, le quantità in
giacenza, le quantità in uscita e
la loro destinazione per tipo di
sostanza. Nel caso di avvio a
distruzione, deve essere richiesta
a chi provvede alla stessa una
attestazione di avvenuta
distruzione da inviare in copia ai
Ministeri competenti.
Art.
10.
1.
L'importazione da Paesi terzi dei
clorofluorocarburi vergini,
recuperati o riciclati e dei
prodotti e apparecchiature che li
contengono, è regolamentata
dall'art. 4, comma 6, e dagli
articoli 7, 8 e 9 del regolamento
(CE) n. 2037/2000.
2.
L'esportazione verso Paesi terzi
di clorofluorocarburi vergini,
recuperati o riciclati e dei
prodotti e apparecchiature che li
contengono, è regolamentata ai
sensi degli articoli 11 e 12 del
regolamento (CE) n. 2037/2000.
Art.
11.
A
partire dall'entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati il
decreto ministeriale del 26 marzo
1996 "Attuazione del
decreto-legge 10 febbraio 1996, n.
56, sulle sostanze dannose per la
fascia di ozono
stratosferico", ed il decreto
ministeriale 10 marzo 1999
"Proroga dei termini per la
dismissione di gas halon".
Roma,
3 ottobre 2001
Il
Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio MATTEOLI
Il
Ministro delle attività
produttive MARZANO
Elenco
delle applicazioni consentite di
idroclorofluorocarburi (HCFC) nel
settore dell'antincendio
a.
In sostituzione dell'halon 1301:
1.
Negli aerei per la protezione
dei compartimenti
dell'equipaggio, della gondola
motore, degli scomparti merci e
degli scomparti per il carico
secco (dry bay).
2.
In veicoli militari terrestri e
in navi da guerra per la
protezione degli spazi occupati
dal personale e dei
compartimenti motore.
3.
Per l'inertizzazione di spazi
occupati in cui potrebbe
verificarsi la fuoriuscita di
liquidi e/o gas infiammabili,
nel settore militare,
petrolifero, del gas, e
petrolchimico e nelle navi
mercantili.
4.
Per l'inertizzazione dei centri
di comunicazione e di comando,
con presenza di personale, delle
forze armate o per altri
indispensabili per la sicurezza
del Paese, quali:
centri
elaborazione dati e sale
controllo delle infrastrutture
ferroviarie, locomotori e
materiale rotabile;
impianti
di produzione e distribuzione
energia elettrica, inclusi i
centri elaborazione dati;
porti
e aeroporti;
centri
direzionali, archivi e centri
elaborazione dati delle Poste
e Telecomunicazioni e del
sistema creditizio;
archivi,
biblioteche, collezioni di
importanza storica e culturale
appartenenti allo Stato, agli
organi pubblici e privati,
essenziali per la sicurezza
nazionale.
5.
Per l'inertizzazione di spazi in
cui possa esservi il rischio di
dispersione di sostanze
radioattive.
b.
In sostituzione dell'halon:
1.
Negli estintori a mano e nelle
apparecchiature antincendio
fisse per i motori per l'uso a
bordo d'aerei.
2.
Negli estintori indispensabili
per la sicurezza delle persone e
in quelli utilizzati dai vigili
del fuoco, dei militari e della
polizia.
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